| 1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 613- bis. (Furto in luogo di privata
dimora). Chiunque, al fine di impossessarsi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, si introduce o
si intrattiene in un luogo destinato a privata dimora, è
punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da
tre a otto milioni di lire. Se il colpevole usa violenza sulle
cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, la pena è
della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da
cinque a dieci milioni di lire".
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