| 1. Dopo l'articolo 613- bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 613- ter. (Furto con destrezza o
violenza). Chiunque, al fine di impossessarsi della cosa
mobile altrui, la sottrae con destrezza ovvero strappando la
cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, è punito
con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da tre a
sei milioni di lire".
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