| 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 233 delle norme di
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attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito seguente:
"1- bis. Il pubblico ministero procede comunque al
giudizio direttissimo anche al di fuori dei casi previsti
dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati di cui agli
articoli 613- bis, 613- ter e 628 del codice
medesimo".
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