| 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti di reclutamento, di induzione, di
agevolazione, di favoreggiamento e di sfruttamento della
prostituzione, le pene previste dall'articolo 416 del codice
penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che
promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da
un terzo alla metà per i semplici partecipanti.
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