| 1. Per il delitto di cui all'articolo 5, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori anche aiutando l'autorità di Polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione
dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei
reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i
fondatori e gli organizzatori dell'associazione per
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delinquere, e fino ai due terzi per i semplici
partecipanti.
2. Quando l'attenuante prevista dal comma 1 è stata
applicata per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si
procede alla revisione della sentenza su richiesta del
procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto
la sentenza medesima è stata pronunciata.
3. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del
codice di procedura penale. In caso di accoglimento della
richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di
condanna e determina la nuova misura della pena.
4. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione
delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione
delle misure cautelari previste dalla legge.
5. Le pene previste per il reato di calunnia sono
aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole
abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire del beneficio
di cui al comma 1. L'aumento è fino alla metà se il beneficio
è conseguito.
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