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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66925
DDL5666-0002
Progetto di legge Camera n. 5666 - testo presentato - (DDL13-5666)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5666. TESTIPDL
...C5666.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5666 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi, sul finire
  dello scorso anno, e nei primi giorni del 1999, la questione
  "criminale" è diventata il tema dominante sulla stampa, sulle
  reti televisive, nei discorsi fra la gente.  La sequenza
  ravvicinata degli omicidi a Milano, la tragica morte a Udine
  degli agenti di Polizia dilaniati da un ordigno mentre
  generosamente rispondevano ad una domanda di soccorso di
  cittadini vessati e intimiditi da una oscura delinquenza,
  l'esplosione a Reggio Emilia di una bomba lanciata in un
  pubblico esercizio a scopo di intimidazione violenta, la
  ripresa dei delitti di mafia in Sicilia, l'intensificarsi
  degli omicidi in Sardegna e in Campania, gli intrecci
  inquietanti fra criminalità e alcuni apparati di polizia nella
  Puglia, hanno sollevato un sentimento di rabbia impotente e di
  vigorosa indignazione nel nostro popolo.
     L'Italia è apparsa, a ragione o a torto, un Paese travolto
  da una ondata criminale senza precedenti.  E poi, ovunque, sono
  denunciati furti con destrezza, in pieno giorno nelle strade,
  scippi con violenza sulle persone, rapine a mano armata in
  banche ed edifici postali, estorsioni sui commercianti e sugli
  operatori economici, spaccio diffuso di droga, insidiosi furti
  in abitazioni, vendette e regolamenti di conti fra bande di
  extracomunitari, violenze e sfruttamento di prostituzione
  anche minorile.
     Molti hanno descritto il nostro sistema di prevenzione
  criminale come del tutto scomparso.  Inesistente ed inefficace
  è apparso il controllo statuale del territorio.  Sono giunte
 
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  poi le relazioni dei procuratori generali sullo stato della
  giustizia.  Le loro analisi hanno conclamato il collasso dei
  servizi di giustizia, penale e civile.  Sono ulteriormente
  aumentati i procedimenti per delitti contro ignoti, per gran
  parte dei quali non vi sarà mai accertamento di responsabilità
  e repressione.  Il numero oscuro della criminalità, ovvero il
  numero dei reati neppure più denunciati per totale sfiducia
  negli apparati di Polizia e nella magistratura e quindi nello
  Stato, cresce progressivamente.  I tempi di definizione dei
  processi si sono ulteriormente allungati.  L'incertezza della
  condanna, e quindi la probabilità dell'impunità per malfattori
  grandi e piccoli, appare totale.  L'inefficacia della pena,
  nella sua funzione intimidatoria e rieducativa,
  nell'inflizione e nell'esecuzione, sembra la fisiologia di
  funzionamento di un sistema repressivo, percepito come
  inesistente.
     Come è noto, il Governo è intervenuto immediatamente con
  fermezza.  Ha emanato provvedimenti per rafforzare,
  quantitativamente e qualitativamente, i Corpi di polizia; ha
  disposto un più efficace coordinamento delle azioni di
  prevenzione e di contrasto; ha deliberato la partecipazione di
  diritto dei sindaci nei comitati provinciali per l'ordine e la
  sicurezza pubblica; ha disposto l'uso dell'Esercito per il
  controllo degli edifici pubblici in Sicilia; ha intensificato
  il controllo alle frontiere; ha sollevato nell'Unione europea
  il tema dell'immigrazione e della vigilanza delle frontiere
  comuni per la piena attuazione dei Trattati di Schengen e di
  Amsterdam.
     Ora l'emergenza criminale sembra superata, ma restano
  alcuni problemi di fondo, di ordinamento e organizzativi, che
  la nostra società, come quella di tutti i Paesi europei e
  avanzati, deve affrontare e risolvere.  Non dobbiamo
  dimenticare infatti che, in questa stessa fase storica, anche
  Paesi come la Germania e la Francia sono alle prese con
  l'aumento della criminalità organizzata e diffusa.
     In Francia si sviluppano iniziative coordinate fra
  Ministero dell'interno, Ministero di giustizia, enti locali,
  istituzioni scolastiche, strutture sanitarie e sociali,
  associazioni civili per la realizzazione, nei distretti e
  nelle città, di convenzioni locali di sicurezza, che prevedono
  una molteplicità di azioni positive, di prevenzione e di
  repressione, destinate a ridurre l'insicurezza e il suo
  corollario, il sentimento di insicurezza, nel quadro però del
  rifiuto da parte del governo della cosiddetta
  "municipalisation de la sùrété".
     In Germania è in corso l'accentuazione dei meccanismi di
  prevenzione e di repressione annunciati dal cancelliere
  Schroeder di fronte all'aumento dei furti e dei delitti
  connessi alla prostituzione e allo spaccio di droga.
     Senza ulteriori allarmismi, nella consapevolezza della
  gravità della questione sicurezza, che va affrontata e risolta
  con una politica di lungo respiro di coinvolgimento di tutte
  le energie del Pese, al Parlamento spetta il compito di dare
  alcune immediate risposte legislative, per mettere in
  condizione Polizia e magistratura di compiere, con efficacia e
  prontezza, la loro funzione, rispettivamente, di contrasto
  della diffusa criminalità e di accertamento della personale
  responsabilità penale.
     La garanzia dell'ordine e del rispetto delle regole,
  l'affermazione del potere e della forza della legge sul
  territorio, la prontezza nella repressione del crimine,
  l'offerta di percorsi di reinserimento sociale solo in un
  quadro di assoluta certezza della pena, sono infatti gli
  strumenti prioritari per restituire sicurezza e tranquillità
  ai cittadini e ripristinare la loro fiducia nello Stato e
  nelle sue istituzioni.
     Occorre dunque, mentre si intensifica la lotta alla
  criminalità organizzata, affrontare la diffusa criminalità,
  per troppo tempo assunta nella concezione riduttiva della
  microcriminalità, per la quale non appariva urgente e
  necessaria la creazione di un fronte di contrasto forte ed
  efficace.  E' emerso infatti che il profondo sentimento di
  insicurezza delle nostre comunità trova causa ed alimento
  proprio nelle incertezze e nelle debolezze - normative e
  organizzative - delle azioni di contrasto dei reati comuni -
  fra i quali gli scippi e i furti in abitazione, di cui è
  vittima un numero sempre più crescente di cittadini.
 
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     Riteniamo però che non sia sufficiente intervenire
  soltanto sul terreno del diritto sostanziale e ordinamentale.
  L'inasprimento delle pene, il messaggio di più elevata
  considerazione di pericolosità dei reati di criminalità
  diffusa, restano mere proclamazioni se non sono accompagnati
  dalla certezza del giudizio e della pena e dalla capacità
  delle Forze di polizia di avviare prontamente le indagini
  investigative a tutela dei cittadini.
     E' diffusa consapevolezza che per i reati di criminalità
  diffusa spesso le indagini investigative non sono neppure
  avviate e che i relativi procedimenti - quando ad essi si fa
  luogo - sono celebrati a tanta distanza di tempo dal fatto da
  non rappresentare alcun effetto di deterrenza.  Questo giudizio
  è indubbiamente generato da una realtà che tutti possono
  constatare:
       1) i servizi di pronto intervento, costituiti dalle tre
  centrali operative di polizia, spesso sono tardivi o carenti,
  per scarso coordinamento fra i vari Corpi (Polizia,
  Carabinieri, Guardia di finanza);
       2) le indagini investigative per la scoperta dei
  responsabili spesso non sono neppure avviate;
       3) per la quasi totalità di questi reati le indagini
  preliminari si risolvono in archiviazione della denuncia per
  essere rimasti ignoti gli autori del fatto;
       4) i pochi procedimenti penali a carico di "noti" si
  celebrano a distanza di quattro, cinque anni dal fatto, con le
  inevitabili difficoltà probatorie che il decorso del tempo
  comporta;
       5) le poche sentenze di condanna si concludono con
  l'applicazione di pene irrisorie e non eseguite, a prescindere
  dalla pericolosità del reo.
     Occorre dunque intervenire, anche con disposizioni di
  natura processuale e ordinamentale, dirette ad assicurare
  effettività all'azione delle Forze dell'ordine e a garantire
  che i loro sforzi non siano vanificati.
     La presente proposta di legge, da coordinare con quelle in
  materia di riforma del diritto penale sostanziale (autonoma
  figura del reato di furto in luogo di privata dimora, autonoma
  figura del reato di scippo, previsione del giudizio
  direttissimo per questi reati e per quello di rapina anche
  fuori dalle ipotesi di flagranza) e in materia ordinamentale
  (centrale operativa unica di Polizia), è diretta a restituire
  autonomia investigativa alla Polizia, pur nel quadro del
  collegamento funzionale con i pubblici ministeri e sotto la
  loro direzione.
     La proposta di legge investe una problematica che, pur
  nella delicatezza dei suoi profili istituzionali, appare
  ineludibile per il legislatore che voglia seriamente dare
  possibilità alla polizia giudiziaria di svolgere indagini
  efficaci e pronte sul campo, senza attendere le direttive dei
  pubblici ministeri talvolta, per la quantità degli affari
  penali trattati, tardive e quindi pregiudicatrici della
  immediata acquisizione delle fonti di prova.  Essa inoltre
  spinge verso un processo di più efficace divisione dei compiti
  fra magistratura e Polizia e di comune responsabilizzazione
  nell'azione di contrasto alla criminalità.
     Come è noto, il vigente articolo 347 del codice di
  procedura penale obbliga la polizia giudiziaria a riferire
  senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero gli
  elementi essenziali della notizia di reato acquisita, nonché
  gli altri elementi raccolti indicando le fonti di prova e le
  attività compiute, delle quali trasmette la relativa
  documentazione.
     Nella pratica tale disposizione, che si coordina
  direttamente con quella dell'articolo 327, che a sua volta
  attribuisce al pubblico ministero il potere di direzione delle
  indagini preliminari, si è sostanzialmente risolta in un
  depotenziamento dei compiti affidati alla polizia giudiziaria
  e in una sorta di burocratizzazione della sua azione, spesso
  impegnata solo in attività di relazione e per il resto inerte
  in attesa delle direttive del pubblico ministero.
 
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     Senza intaccare i poteri degli organi dell'accusa
  pubblica, riteniamo tuttavia che un ampliamento dei poteri di
  indagine autonoma della polizia giudiziaria, anche in
  riferimento ad un arco temporale anch'esso più ampio, non sia
  lesivo di alcuna prerogativa né del pubblico ministero né del
  cittadino, ma, al contrario, consenta di fornire al primo
  maggiori elementi di certezza nell'esercizio dell'azione
  penale e al secondo una rete di sicurezza e di responsabilità
  più ampia.
     L'articolo 1 riformula di conseguenza il predetto articolo
  347 del codice di procedura penale consentendo agli organi di
  polizia giudiziaria lo svolgimento di indagini approfondite,
  fermo restando l'obbligo di riferire al pubblico ministero.
 
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