| 1. L'articolo 21 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:
"Art. 21. - (Collegamenti e sale operative comuni tra
le forze di polizia). - 1. Il Ministro dell'interno,
nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento, impartisce
ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti fra le forze
di polizia, istituendo, a tale fine, con proprio decreto, sale
operative comuni".
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