| Onorevoli Colleghi! - La tematica può sembrare
marginale, ma - come si vedrà - non è di poco momento.
Infatti, la presente proposta di legge tende a porre rimedio
ad una grave incongruenza che è derivata, nel sistema
codicistico, per effetto della abrogazione dell'articolo 17
del codice civile senza, contestualmente, nulla disporre in
ordine alle ipotesi regolate dai connessi articoli 600 e 786.
Si rende pertanto necessario il coordinamento della normativa
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 15 maggio 1997, n. 127, relativamente alle associazioni
non riconosciute.
L'articolo 600 del codice civile sanciva l'obbligo per gli
enti non riconosciuti di presentare l'istanza di
riconoscimento entro un anno dall'eseguibilità del testamento,
pena l'inefficacia delle disposizioni testamentarie.
L'articolo 17 del codice civile disponeva, sempre per gli
enti riconosciuti, l'obbligo dell'autorizzazione governativa
per l'acquisto di immobili e per accettare donazioni o
eredità.
L'articolo 786 del codice civile, in analogia e in
perfetto parallelismo con quanto disposto dall'articolo 600,
dichiarava inefficaci le donazioni agli enti non riconosciuti
se entro l'anno non fosse stata notificata al donante
l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento.
La struttura coordinata dell'impianto codicistico appare
chiara e semplice: ricondurre gli enti (associazioni) non
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riconosciuti sotto il controllo governativo (articolo 17) nel
caso ricevano donazioni o siano destinatari di disposizioni
testamentarie. La ragione storica che determinò il legislatore
(del 1850 prima - legge Siccardi estesa dal Piemonte
all'Italia - e del 1942 poi) a coniare siffatto impianto è
altrettanto chiara e confessata: evitare il ricostituirsi
della manomorta, contro la quale si era decisamente mosso il
nuovo Stato unitario e, nel contempo, tutelare l'interesse
stesso delle persone giuridiche oltre che, eventualmente,
quello degli eredi ingiustamente preteriti.
L'articolo 600 del codice civile è interpretato in stretta
connessione con l'articolo 786 del medesimo codice ed entrambi
sono correlati dall'articolo 17 del codice civile. Nel
Commentario al codice civile di Scialoja e Branca, si
pone, tra l'altro, il problema dei partiti politici e dei
sindacati che, se destinatari di disposizioni testamentarie o
di donazioni, dovrebbero diventare "enti riconosciuti" sotto
il controllo governativo, con devastanti effetti, tesi
incostituzionale stante il regime di libertà politica previsto
dalla Carta. Donde l'auspicata abrogazione dell'articolo 17
del codice civile, connesso agli articoli 600 e 786 del
medesimo codice.
Occorre ricordare il Commentario breve di
Cian-Trabucchi, con richiamo al trattato di Rescigno sulla
strumentalità degli articoli 600 e 786 rispetto all'articolo
17 del codice civile, il Commentario di Scialoja e
Branca sull'articolo 786 del codice civile in ordine alla
strumentalità degli articoli 600 e 786 rispetto all'articolo
17.
E' necessario citare il manuale di Azzariti-Martinez,
sulle finalità dell'articolo 17 (manomorta, eccetera) e
l'articolo di Tamburrino in Giurisdizione Civile e
Comunitaria di W. Bigiavi sugli articoli 17-600 e 786 del
codice civile e sulle ragioni storiche di tali
disposizioni.
Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato abrogato
l'articolo 17 del codice civile e le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di
persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
L'interpretazione letterale della norma, data per
lapalissiana l'abrogazione dell'articolo 17, è stata proposta
per gli articoli 600 e 786 del codice civile (quest'ultimo per
stretta analogia e connessione). Siffatta interpretazione non
appare semplicissima poiché non è facile ritenere una
abrogazione implicita per enti diversi (associazioni non
riconosciute) per effetto di una diversa normativa
(autorizzazione governativa), relativa a enti differenti
(associazioni riconosciute).
Peraltro, la normativa costituzionale (articolo 48 della
Costituzione) è incompatibile con il permanere delle
disposizioni in esame, considerato che nel territorio delle
associazioni private non riconosciute rientrano indubbiamente
i partiti politici ed i sindacati per i quali è semplicemente
assurdo ipotizzare il riconoscimento, per di più coatto, o la
loro limitazione della capacità giuridica.
Di qui la necessità della abrogazione espressa dagli
articoli 600 e 786 del codice civile, proposta attraverso la
presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida
approvazione.
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