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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66931
DDL5668-0002
Progetto di legge Camera n. 5668 - testo presentato - (DDL13-5668)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5668. TESTIPDL
...C5668.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5668 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La tematica può sembrare
  marginale, ma - come si vedrà - non è di poco momento.
  Infatti, la presente proposta di legge tende a porre rimedio
  ad una grave incongruenza che è derivata, nel sistema
  codicistico, per effetto della abrogazione dell'articolo 17
  del codice civile senza, contestualmente, nulla disporre in
  ordine alle ipotesi regolate dai connessi articoli 600 e 786.
  Si rende pertanto necessario il coordinamento della normativa
  vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
  legge 15 maggio 1997, n. 127, relativamente alle associazioni
  non riconosciute.
     L'articolo 600 del codice civile sanciva l'obbligo per gli
  enti non riconosciuti di presentare l'istanza di
  riconoscimento entro un anno dall'eseguibilità del testamento,
  pena l'inefficacia delle disposizioni testamentarie.
     L'articolo 17 del codice civile disponeva, sempre per gli
  enti riconosciuti, l'obbligo dell'autorizzazione governativa
  per l'acquisto di immobili e per accettare donazioni o
  eredità.
     L'articolo 786 del codice civile, in analogia e in
  perfetto parallelismo con quanto disposto dall'articolo 600,
  dichiarava inefficaci le donazioni agli enti non riconosciuti
  se entro l'anno non fosse stata notificata al donante
  l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento.
     La struttura coordinata dell'impianto codicistico appare
  chiara e semplice: ricondurre gli enti (associazioni) non
 
                               Pag. 2
 
  riconosciuti sotto il controllo governativo (articolo 17) nel
  caso ricevano donazioni o siano destinatari di disposizioni
  testamentarie.  La ragione storica che determinò il legislatore
  (del 1850 prima - legge Siccardi estesa dal Piemonte
  all'Italia - e del 1942 poi) a coniare siffatto impianto è
  altrettanto chiara e confessata: evitare il ricostituirsi
  della manomorta, contro la quale si era decisamente mosso il
  nuovo Stato unitario e, nel contempo, tutelare l'interesse
  stesso delle persone giuridiche oltre che, eventualmente,
  quello degli eredi ingiustamente preteriti.
     L'articolo 600 del codice civile è interpretato in stretta
  connessione con l'articolo 786 del medesimo codice ed entrambi
  sono correlati dall'articolo 17 del codice civile.  Nel
  Commentario al codice civile  di Scialoja e Branca, si
  pone, tra l'altro, il problema dei partiti politici e dei
  sindacati che, se destinatari di disposizioni testamentarie o
  di donazioni, dovrebbero diventare "enti riconosciuti" sotto
  il controllo governativo, con devastanti effetti, tesi
  incostituzionale stante il regime di libertà politica previsto
  dalla Carta.  Donde l'auspicata abrogazione dell'articolo 17
  del codice civile, connesso agli articoli 600 e 786 del
  medesimo codice.
     Occorre ricordare il  Commentario breve  di
  Cian-Trabucchi, con richiamo al trattato di Rescigno sulla
  strumentalità degli articoli 600 e 786 rispetto all'articolo
  17 del codice civile, il  Commentario  di Scialoja e
  Branca sull'articolo 786 del codice civile in ordine alla
  strumentalità degli articoli 600 e 786 rispetto all'articolo
  17.
     E' necessario citare il manuale di Azzariti-Martinez,
  sulle finalità dell'articolo 17 (manomorta, eccetera) e
  l'articolo di Tamburrino in  Giurisdizione Civile e
  Comunitaria  di W. Bigiavi sugli articoli 17-600 e 786 del
  codice civile e sulle ragioni storiche di tali
  disposizioni.
     Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato abrogato
  l'articolo 17 del codice civile e le altre disposizioni che
  prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
  accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di
  persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
     L'interpretazione letterale della norma, data per
  lapalissiana l'abrogazione dell'articolo 17, è stata proposta
  per gli articoli 600 e 786 del codice civile (quest'ultimo per
  stretta analogia e connessione).  Siffatta interpretazione non
  appare semplicissima poiché non è facile ritenere una
  abrogazione implicita per enti diversi (associazioni non
  riconosciute) per effetto di una diversa normativa
  (autorizzazione governativa), relativa a enti differenti
  (associazioni riconosciute).
     Peraltro, la normativa costituzionale (articolo 48 della
  Costituzione) è incompatibile con il permanere delle
  disposizioni in esame, considerato che nel territorio delle
  associazioni private non riconosciute rientrano indubbiamente
  i partiti politici ed i sindacati per i quali è semplicemente
  assurdo ipotizzare il riconoscimento, per di più coatto, o la
  loro limitazione della capacità giuridica.
     Di qui la necessità della abrogazione espressa dagli
  articoli 600 e 786 del codice civile, proposta attraverso la
  presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida
  approvazione.
 
DATA=990210 FASCID=DDL13-5668 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5668 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=566800 00 FASCIDC=13DDL5668 SORTNAV=0566800 000 00000 ZZDDLC5668 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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