| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
in tutti i casi in cui sia decorso il termine previsto dagli
articoli 600 e 786 del codice civile, purché non si sia
verificata una causa di prescrizione dei diritti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, ovvero non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato, o sia stato concluso accordo
transattivo tra le parti.
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