| 1. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo
2313 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, si applica, con effetto retroattivo, ai
giudizi aventi ad oggetto la legittimità della partecipazione
di una società di persone e/o di capitali in una società in
accomandita semplice, in veste di accomandante, che non si
siano già conclusi con sentenza non più impugnabile, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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