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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66941
DDL5670-0002
Progetto di legge Camera n. 5670 - testo presentato - (DDL13-5670)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5670. TESTIPDL
...C5670.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5670 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
  come obiettivo la necessità di fare uscire da una condizione
  di lavoro nero di Stato i precari impegnati nei lavori
  socialmente utili.
     L'articolo 1, comma 1, propone, a tale fine, un incentivo
  forte all'impiego dei lavoratori individuati dal decreto
  legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, prevedendo l'esenzione
  totale di imposta per ognuno di essi per tre periodi di
  imposta a decorrere dal 1999 a favore di tutti coloro che li
  assumono a tempo pieno ed indeterminato.  I soggetti inclusi
  sono stati volutamente ampliati: non solo i datori di lavoro
  privati e gli enti pubblici, ma anche gli enti locali e le
  aziende municipalizzate, al fine di coinvolgere quante più
  possibili forme di assunzione nei lavori socialmente utili.
     Il decreto legislativo n. 468 del 1997, all'articolo 12,
  definisce i lavoratori socialmente utili come quelli
  impegnati, entro il 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi,
  nei progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
  decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
     Il comma 2 dell'articolo 1 individua le aree di
  operatività dell'esenzione di imposta di cui al comma 1, come
  determinate dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n.
  2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
  modificazioni, per i territori di urgente necessità.  Gli
  obiettivi 1 e 2, infatti, riguardano la promozione dello
  sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui
  sviluppo è in ritardo (obiettivo 1) e la riconversione delle
  regioni, o di parti di esse, gravemente colpite dal declino
  industriale (obiettivo 2).
     L'articolo 2 impone agli enti locali che abbiano vuoti di
  organico di reintegrare le qualifiche mancanti anzitutto
 
                               Pag. 2
 
  attraverso l'utilizzazione di lavoratori impegnati nei lavori
  socialmente utili e di non procedere ad ulteriori nuove
  assunzioni.
     Il comma 2 del medesimo articolo equipara il compenso e
  l'orario lavorativo degli stessi lavoratori di cui gli enti
  locali si avvalgono a quelli dei lavoratori dipendenti.
     L'articolo 3 modifica il valore dell'assegno corrisposto
  per i lavori socialmente utili, prima unificato per tutti a
  800 mila lire, modulandolo in quattro livelli
  proporzionalmente valutati a seconda delle ore di impiego e
  del titolo di studio conseguito.  Si è voluto partire da una
  base retributiva di 850 mila lire, in linea anche con i
  proponimenti del Governo, per poi aumentare la cifra in
  proporzione al numero di ore di impiego previsto per ogni
  categoria di lavoratore.
     L'articolo 4 disciplina la situazione contributiva e
  pensionistica dei lavoratori in questione.  L'obiettivo è
  quello di equiparare anche quest'ambito a quello dei
  lavoratori dipendenti tramite l'abrogazione delle norme che
  regolano la disciplina pensionistica per i lavoratori
  impegnati nei lavori socialmente utili.  Allo stato attuale,
  infatti, i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria
  di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, ai quali
  manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti
  per la pensione di anzianità stabiliti alla data di entrata in
  vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale 21 maggio l998, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 141 del 19 giugno 1998, sono ammessi alla
  contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato
  collocamento in pensione, in deroga alle norme vigenti.
  L'importo pensionistico, commisurato all'effettiva anzianità
  contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione
  alla contribuzione volontaria, è corrisposto per il periodo
  mancante al conseguimento dei requisiti pensionistici.
  All'atto del raggiungimento di questi requisiti, il
  trattamento pensionistico è rideterminato sulla base dei
  contributi complessivamente maturati.
     L'articolo 5, come ulteriore sgravio, prevede l'esenzione
  dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
  (IRPEF) per i lavoratori impiegati nei lavori socialmente
  utili.
     L'articolo 6 eleva la quota di riserva a favore dei
  lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili dal 30 al 50
  per cento dei posti e inserisce anche un obbligo di riserva
  dei posti del 30 per cento per le aziende che godono di
  finanziamenti pubblici o comunitari.
     L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria della
  legge.
 
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