| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
come obiettivo la necessità di fare uscire da una condizione
di lavoro nero di Stato i precari impegnati nei lavori
socialmente utili.
L'articolo 1, comma 1, propone, a tale fine, un incentivo
forte all'impiego dei lavoratori individuati dal decreto
legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, prevedendo l'esenzione
totale di imposta per ognuno di essi per tre periodi di
imposta a decorrere dal 1999 a favore di tutti coloro che li
assumono a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti inclusi
sono stati volutamente ampliati: non solo i datori di lavoro
privati e gli enti pubblici, ma anche gli enti locali e le
aziende municipalizzate, al fine di coinvolgere quante più
possibili forme di assunzione nei lavori socialmente utili.
Il decreto legislativo n. 468 del 1997, all'articolo 12,
definisce i lavoratori socialmente utili come quelli
impegnati, entro il 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi,
nei progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il comma 2 dell'articolo 1 individua le aree di
operatività dell'esenzione di imposta di cui al comma 1, come
determinate dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, per i territori di urgente necessità. Gli
obiettivi 1 e 2, infatti, riguardano la promozione dello
sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui
sviluppo è in ritardo (obiettivo 1) e la riconversione delle
regioni, o di parti di esse, gravemente colpite dal declino
industriale (obiettivo 2).
L'articolo 2 impone agli enti locali che abbiano vuoti di
organico di reintegrare le qualifiche mancanti anzitutto
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attraverso l'utilizzazione di lavoratori impegnati nei lavori
socialmente utili e di non procedere ad ulteriori nuove
assunzioni.
Il comma 2 del medesimo articolo equipara il compenso e
l'orario lavorativo degli stessi lavoratori di cui gli enti
locali si avvalgono a quelli dei lavoratori dipendenti.
L'articolo 3 modifica il valore dell'assegno corrisposto
per i lavori socialmente utili, prima unificato per tutti a
800 mila lire, modulandolo in quattro livelli
proporzionalmente valutati a seconda delle ore di impiego e
del titolo di studio conseguito. Si è voluto partire da una
base retributiva di 850 mila lire, in linea anche con i
proponimenti del Governo, per poi aumentare la cifra in
proporzione al numero di ore di impiego previsto per ogni
categoria di lavoratore.
L'articolo 4 disciplina la situazione contributiva e
pensionistica dei lavoratori in questione. L'obiettivo è
quello di equiparare anche quest'ambito a quello dei
lavoratori dipendenti tramite l'abrogazione delle norme che
regolano la disciplina pensionistica per i lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili. Allo stato attuale,
infatti, i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria
di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, ai quali
manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti
per la pensione di anzianità stabiliti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio l998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, sono ammessi alla
contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato
collocamento in pensione, in deroga alle norme vigenti.
L'importo pensionistico, commisurato all'effettiva anzianità
contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria, è corrisposto per il periodo
mancante al conseguimento dei requisiti pensionistici.
All'atto del raggiungimento di questi requisiti, il
trattamento pensionistico è rideterminato sulla base dei
contributi complessivamente maturati.
L'articolo 5, come ulteriore sgravio, prevede l'esenzione
dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) per i lavoratori impiegati nei lavori socialmente
utili.
L'articolo 6 eleva la quota di riserva a favore dei
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili dal 30 al 50
per cento dei posti e inserisce anche un obbligo di riserva
dei posti del 30 per cento per le aziende che godono di
finanziamenti pubblici o comunitari.
L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria della
legge.
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