| 1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli
enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a
tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468,
è concessa, per tre periodi di imposta a decorrere dal 1^
gennaio 1999, un'esenzione totale di imposta per ogni
lavoratore.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree
situate nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la
necessità dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dell'esenzione di imposta di cui al comma 1.
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