| 1. Nel caso in cui gli enti locali debbano ricoprire vuoti
nelle proprie piante organiche, gli stessi non possono
procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e
operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori
socialmente utili, compatibilmente con le qualifiche
professionali richieste.
2. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti nelle
proprie piante organiche e si avvalgano dei lavoratori di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1^ dicembre
1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne l'orario di
impiego ed il compenso erogato a quelli dei lavoratori
dipendenti.
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