| 1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, le parole: "compete un
importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i
lavori socialmente utili" sono sostituite dalle seguenti:
"spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori
socialmente utili, così distribuito: lire 850 mila per chi ha
conseguito la licenza elementare; lire 891 mila per chi ha
conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha
conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha
conseguito il diploma di laurea".
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