| 1. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori
socialmente utili, ovvero nelle attività formative previste
nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, sono
esentati dal pagamento, per la parte di reddito derivante
dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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