| 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1^ dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, il comma 4 è
sostituito dai seguenti:
" 4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro
che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti
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gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei
posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende
che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano
una quota del 30 per cento dei posti".
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