| 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Le funzioni legislativa, amministrativa e
finanziaria sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e
Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in
riferimento a:
politica estera, rapporti internazionali ed
immigrazione;
cittadinanza;
elezioni del Parlamento europeo;
difesa e Forze armate;
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e
relative leggi elettorali;
referendum statale;
bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
princìpi dell'attività amministrativa statale;
ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale.
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o
provinciale ecceda le competenze della Regione, può promuovere
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la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
Qualora un Comune, una Provincia, una Regione ritengano
una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada
le proprie competenze stabilite da norme costituzionali
possono promuovere la questione di legittimità costituzionale
davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge".
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