| 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Due o più Regioni possono deliberare la loro
fusione, previo accertamento della volontà dei cittadini
mediante referendum vincolante nelle singole Regioni.
La costituzione di nuove Regioni per divisione di una
Regione esistente è attuata con determinazione della Regione e
previa consultazione referendaria vincolante dei soli
cittadini interessati.
La costituzione di nuove Regioni per aggregazioni dei
territori facenti parte di altre Regioni è attuata con
determinazione delle Regioni interessate, previa consultazione
referendaria vincolante, per la Regione da cui il territorio
intende separarsi, dei soli cittadini interessati".
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