| 1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere i dati
sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo
completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi,
la prognosi, la natura, i benefìci ed i rischi delle procedure
diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché
riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto
del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente
le informazioni effettuate ai sensi del comma 1, l'obbligo del
medico di informare sussiste anche quando particolari
condizioni consiglino l'adozione di cautele nella
comunicazione.
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