| 1. Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il
proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti
sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La
dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida
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anche per il tempo successivo alla perdita della capacità
naturale.
2. Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia
la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità
naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze
scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e della
facoltà di cui agli articoli 1 e 2, alla quale può
eventualmente dare indicazioni o disposizioni vincolanti in
merito ai trattamenti sanitari ai quali potrà essere
sottoposta.
3. La volontà del soggetto in merito ai trattamenti
sanitari, sempre revocabile, è dichiarata con atto scritto di
data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si
trovano in istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione
può essere autenticata dal direttore sanitario. Nelle medesime
forme deve essere formulata l'accettazione della persona di
fiducia designata ai sensi del comma 2.
4. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità
naturale irreversibile, e non abbia nominato una persona di
fiducia ai sensi del comma 2, il giudice tutelare, su
segnalazione dell'istituto di ricovero o di cura ovvero di
chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità,
provvede a tale nomina.
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