| 1. Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni
della persona nominata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4,
e le proposte dei sanitari, è possibile il ricorso senza
formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi
abbia interesse, al pretore del luogo dove si trova la persona
incapace.
2. Il pretore di cui al comma 1 decide con ordinanza,
assunte, se necessario, sommarie informazioni. Per quanto
compatibili si applicano le norme di cui agli articoli
669- sexies e seguenti del codice di procedura civile.
3. Nei casi in cui risultino le dichiarazioni di volontà
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide
conformemente ad esse.
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