| Onorevoli Colleghi! - Il problema di una normativa
nazionale per una lotta efficace contro il fenomeno del
doping, che andasse oltre le norme già esistenti, è
stato già posto al Parlamento negli anni passati. Ne fa testo
soprattutto l'indagine conoscitiva sul fenomeno del doping
condotta nel 1989 dalla Commissione affari sociali della
Camera dei deputati, nelle cui conclusioni vi è il
riconoscimento: 1) che il doping è un problema
riguardante non solo l'etica sportiva ma anche la salute
pubblica; 2) che la responsabilità della lotta al doping
supera i confini del mondo sportivo e diventa tema di
politica e di interesse pubblico; 3) che le metodologie di
lotta al doping adottate fino ad ora devono essere
profondamente rinnovate; 4) che il doping è un problema
internazionale ed è necessario un coordinamento tra tutti i
Paesi interessati.
Attualmente, la conoscenza della reale diffusione del
doping, sia tra gli atleti di alto livello sia tra gli
sportivi in generale, è ancora frammentaria e spesso
fuorviante. La stampa di settore, ad esempio, si occupa del
doping solo se fonte di scoop riguardante atleti
famosi (ad esempio: Ben Johnson), ma assai raramente del
doping diffuso tra gli atleti sconosciuti.
Anche la metodologia di indagine con cui sono condotti gli
studi epidemiologici sul doping, ossia la positività
all' anti-doping, si rivela assolutamente inefficace per
scoprire i casi di doping. I dati risultano falsati per
diversi motivi: 1) i test sono eseguiti in un numero
molto limitato di casi (il 99 per cento degli sportivi è
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assolutamente certo di non essere sottoposto ad alcun
controllo anti-doping); 2) il numero ed il tipo di
sostanze "proibite" appartenenti alle classi farmacologiche
indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO) e
ricercate nelle analisi anti-doping è assai inferiore a
quello delle sostanze che possono produrre, in certe dosi e
tempi, effetti dopanti: dunque, la lista del CIO è fortemente
incompleta. Se un atleta risulta "negativo" all'esame
anti-doping, ciò indica solamente che non ha assunto in
tempi più o meno recenti alcune delle sostanze comprese nella
lista del CIO; con altre analisi si potrebbe rilevare la
presenza di sostanze dopanti; 3) l'uso di sostanze nuove o non
accertabili che coprono la "positività" all'analisi
anti-doping non permette di rilevare la presenza delle
sostanze proibite dal CIO; 4) la tempestività con cui si
prelevano i campioni e si effettuano le analisi è di estrema
importanza: alcune sostanze dopanti hanno emivita breve e
possono essere rilevate solo entro un certo lasso di tempo; 5)
su un totale di 160 nazioni afferenti al CIO, solo 20 sono
dotate di laboratori anti-doping omologati alle norme
CIO.
Pertanto, per identificare correttamente il doping è
necessario prendere in esame l'insieme dei fenomeni clinici,
biologici, farmacologici ed antropologici che lo distinguono
nonché utilizzare la ricerca biomedica più avanzata, le
metodologie epidemiologiche più innovative, sofisticate
indagini di laboratorio, follow-up degli atleti,
eccetera.
Di fronte all'evidenza di un fenomeno che è sempre più
dilagante e meno controllato, prendendo atto che i lavori
svolti in passato dalle autorità competenti, seppur intesi ed
approfonditi, non sono giunti ad alcuna conclusione e che solo
negli ultimi mesi del 1998 sembrano essere approdati
concretamente ad un disegno di legge valido, si ritiene
necessario presentare la proposta di legge, che nasce
dall'esigenza di riportare al centro dell'attenzione
l'identità clinico-biologica dell'atleta, riconoscendo che
accanto ad un effetto economico-sociale del doping
(offesa della lealtà sportiva, alterazione delle regole
della libera concorrenza, eccetera) esiste un ben più grave
problema etico-sanitario legato all'illecita manipolazione del
corpo umano ed ai gravi esiti per la salute che questa
manipolazione comporta (mutagenesi farmacologica,
cancerogenesi chimica, teratogenesi farmacologica).
L'articolo 1 della proposta di legge definisce il
doping come la somministrazione di medicinali
appartenenti alla lista del CIO, lista che, come detto in
precedenza, deve essere allargata ad altre classi di sostanze
farmacologicamente attive con effetti dopanti o potenzialmente
dopanti o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da
documentate condizioni patologiche (ossia nei riguardi di
soggetti sani) od effettuate con l'intento di migliorare
artificialmente le prestazioni agonistiche o mascherare
l'impiego delle sostanze suddette. Inoltre, costituisce reato
vendere, offrire, somministrare, destinare, facilitare o
incitare gli sportivi ad usare le sostanze od i procedimenti
di cui al comma 1 dell'articolo 1 nonché incitare a sottrarsi
od opporsi ai controlli. Si applicano le sanzioni di cui agli
articoli 5, 6 e 7.
L'articolo 2 riconosce all'atleta il diritto di ricevere
ogni trattamento necessario per la cura di stati di malattia
accertati dal medico, purché attuato secondo le modalità ed i
dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di
registrazione nazionale o europea. In tale caso, sia l'atleta
che il medico curante devono disporre della relativa
documentazione e sottoporla all'eventuale controllo delle
autorità competenti. L'atleta, inoltre, non potrà partecipare
a competizioni sportive durante il periodo del trattamento
terapeutico. Le sanzioni per il medico che viola le
disposizioni vanno da 10 a 50 milioni di lire.
L'articolo 3 prevede l'istituzione e definisce
composizione e funzioni del Consiglio nazionale di prevenzione
e lotta al doping.
L'articolo 4 prevede una maggiore "trasparenza" delle
indicazioni riportate dalle case farmaceutiche sui medicinali
contenenti sostanze dopanti o potenzialmente dopanti:
necessità di uno specifico logo e di informazioni sugli
effetti collaterali sugli sportivi.
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Negli articoli 5, 6 e 7 sono definite le sanzioni penali
per: 1) medici che prescrivono farmaci allo scopo di
migliorare le prestazioni sportive; 2) farmacisti che
forniscono farmaci in assenza di specifica ricetta medica
nominale; 3) persone, industrie, aziende, aziende ospedaliere,
enti sportivi che producono, detengono, distribuiscono,
forniscono illegalmente sostanze dopanti o potenzialmente
dopanti.
Nell'articolo 8 sono previste pene accessorie per i reati
di cui agli articoli 5, 6 e 7.
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria della legge.
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