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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66978
DDL5674-0002
Progetto di legge Camera n. 5674 - testo presentato - (DDL13-5674)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5674. TESTIPDL
...C5674.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5674 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il problema di una normativa
  nazionale per una lotta efficace contro il fenomeno del
  doping,  che andasse oltre le norme già esistenti, è
  stato già posto al Parlamento negli anni passati.  Ne fa testo
  soprattutto l'indagine conoscitiva sul fenomeno del  doping
  condotta nel 1989 dalla Commissione affari sociali della
  Camera dei deputati, nelle cui conclusioni vi è il
  riconoscimento: 1) che il  doping  è un problema
  riguardante non solo l'etica sportiva ma anche la salute
  pubblica; 2) che la responsabilità della lotta al  doping
  supera i confini del mondo sportivo e diventa tema di
  politica e di interesse pubblico; 3) che le metodologie di
  lotta al  doping  adottate fino ad ora devono essere
  profondamente rinnovate; 4) che il  doping  è un problema
  internazionale ed è necessario un coordinamento tra tutti i
  Paesi interessati.
     Attualmente, la conoscenza della reale diffusione del
  doping,  sia tra gli atleti di alto livello sia tra gli
  sportivi in generale, è ancora frammentaria e spesso
  fuorviante.  La stampa di settore, ad esempio, si occupa del
  doping  solo se fonte di  scoop  riguardante atleti
  famosi (ad esempio:  Ben Johnson), ma assai raramente del
  doping  diffuso tra gli atleti sconosciuti.
     Anche la metodologia di indagine con cui sono condotti gli
  studi epidemiologici sul  doping,  ossia la positività
  all' anti-doping,  si rivela assolutamente inefficace per
  scoprire i casi di  doping.  I dati risultano falsati per
  diversi motivi: 1) i  test  sono eseguiti in un numero
  molto limitato di casi (il 99 per cento degli sportivi è
 
                               Pag. 2
 
  assolutamente certo di non essere sottoposto ad alcun
  controllo  anti-doping);  2) il numero ed il tipo di
  sostanze "proibite" appartenenti alle classi farmacologiche
  indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO) e
  ricercate nelle analisi  anti-doping  è assai inferiore a
  quello delle sostanze che possono produrre, in certe dosi e
  tempi, effetti dopanti: dunque, la lista del CIO è fortemente
  incompleta.  Se un atleta risulta "negativo" all'esame
  anti-doping,  ciò indica solamente che non ha assunto in
  tempi più o meno recenti alcune delle sostanze comprese nella
  lista del CIO; con altre analisi si potrebbe rilevare la
  presenza di sostanze dopanti; 3) l'uso di sostanze nuove o non
  accertabili che coprono la "positività" all'analisi
  anti-doping  non permette di rilevare la presenza delle
  sostanze proibite dal CIO; 4) la tempestività con cui si
  prelevano i campioni e si effettuano le analisi è di estrema
  importanza: alcune sostanze dopanti hanno emivita breve e
  possono essere rilevate solo entro un certo lasso di tempo; 5)
  su un totale di 160 nazioni afferenti al CIO, solo 20 sono
  dotate di laboratori  anti-doping  omologati alle norme
  CIO.
     Pertanto, per identificare correttamente il  doping  è
  necessario prendere in esame l'insieme dei fenomeni clinici,
  biologici, farmacologici ed antropologici che lo distinguono
  nonché utilizzare la ricerca biomedica più avanzata, le
  metodologie epidemiologiche più innovative, sofisticate
  indagini di laboratorio,  follow-up  degli atleti,
  eccetera.
     Di fronte all'evidenza di un fenomeno che è sempre più
  dilagante e meno controllato, prendendo atto che i lavori
  svolti in passato dalle autorità competenti, seppur intesi ed
  approfonditi, non sono giunti ad alcuna conclusione e che solo
  negli ultimi mesi del 1998 sembrano essere approdati
  concretamente ad un disegno di legge valido, si ritiene
  necessario presentare la proposta di legge, che nasce
  dall'esigenza di riportare al centro dell'attenzione
  l'identità clinico-biologica dell'atleta, riconoscendo che
  accanto ad un effetto economico-sociale del  doping
  (offesa della lealtà sportiva, alterazione delle regole
  della libera concorrenza, eccetera) esiste un ben più grave
  problema etico-sanitario legato all'illecita manipolazione del
  corpo umano ed ai gravi esiti per la salute che questa
  manipolazione comporta (mutagenesi farmacologica,
  cancerogenesi chimica, teratogenesi farmacologica).
     L'articolo 1 della proposta di legge definisce il
  doping  come la somministrazione di medicinali
  appartenenti alla lista del CIO, lista che, come detto in
  precedenza, deve essere allargata ad altre classi di sostanze
  farmacologicamente attive con effetti dopanti o potenzialmente
  dopanti o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da
  documentate condizioni patologiche (ossia nei riguardi di
  soggetti sani) od effettuate con l'intento di migliorare
  artificialmente le prestazioni agonistiche o mascherare
  l'impiego delle sostanze suddette.  Inoltre, costituisce reato
  vendere, offrire, somministrare, destinare, facilitare o
  incitare gli sportivi ad usare le sostanze od i procedimenti
  di cui al comma 1 dell'articolo 1 nonché incitare a sottrarsi
  od opporsi ai controlli.  Si applicano le sanzioni di cui agli
  articoli 5, 6 e 7.
     L'articolo 2 riconosce all'atleta il diritto di ricevere
  ogni trattamento necessario per la cura di stati di malattia
  accertati dal medico, purché attuato secondo le modalità ed i
  dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di
  registrazione nazionale o europea.  In tale caso, sia l'atleta
  che il medico curante devono disporre della relativa
  documentazione e sottoporla all'eventuale controllo delle
  autorità competenti.  L'atleta, inoltre, non potrà partecipare
  a competizioni sportive durante il periodo del trattamento
  terapeutico.  Le sanzioni per il medico che viola le
  disposizioni vanno da 10 a 50 milioni di lire.
     L'articolo 3 prevede l'istituzione e definisce
  composizione e funzioni del Consiglio nazionale di prevenzione
  e lotta al  doping.
     L'articolo 4 prevede una maggiore "trasparenza" delle
  indicazioni riportate dalle case farmaceutiche sui medicinali
  contenenti sostanze dopanti o potenzialmente dopanti:
  necessità di uno specifico  logo  e di informazioni sugli
  effetti collaterali sugli sportivi.
 
                               Pag. 3
 
     Negli articoli 5, 6 e 7 sono definite le sanzioni penali
  per: 1) medici che prescrivono farmaci allo scopo di
  migliorare le prestazioni sportive; 2) farmacisti che
  forniscono farmaci in assenza di specifica ricetta medica
  nominale; 3) persone, industrie, aziende, aziende ospedaliere,
  enti sportivi che producono, detengono, distribuiscono,
  forniscono illegalmente sostanze dopanti o potenzialmente
  dopanti.
     Nell'articolo 8 sono previste pene accessorie per i reati
  di cui agli articoli 5, 6 e 7.
     L'articolo 9 reca la copertura finanziaria della legge.
 
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