| (Definizione del doping).
1. Costituisce doping la somministrazione di
medicinali appartenenti alle classi farmacologiche indicate
dal Comitato internazionale olimpico (CIO) o l'uso di metodi
vietati dal CIO, ovvero la somministrazione di medicinali o
l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate
condizioni patologiche od effettuate con l'intento di
migliorare artificialmente le prestazioni agonistiche o
mascherare l'impiego delle sostanze citate.
2. Costituisce reato vendere, offrire, somministrare,
destinare, facilitare o incitare gli sportivi ad usare le
sostanze o i procedimenti di cui al comma 1 ed incitare
inoltre a sottrarsi od opporsi ai controlli. Si applicano le
sanzioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
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