| (Utilizzazione consentita).
1. In presenza di condizioni patologiche, accertate e
certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto
qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità
ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di
registrazione nazionale o europea. L'atleta in questione può
partecipare a conpetizioni sportive durante il periodo del
trattamento terapeutico.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'atleta ha l'obbligo di
tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa
documentazione ed il medico curante ha l'obbligo di annotare
ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su
un apposito registro che deve custodire ed esibire alle
autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di
deontologia professionale.
3. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al
comma 2 è punito con l'ammenda da 10 a 50 milioni di lire.
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