| (Istituzione del Consiglio di prevenzione e lotta al
doping).
1. E' istituito, con sede presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale di prevenzione
e lotta al doping, di seguito denominato "Consiglio",
che dispone di una commissione scientifica di coordinamento
della ricerca di base.
2. Il Consiglio è composto da nove membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano
in carica quattro anni nel quadriennio olimpico. La
composizione del Consiglio è la seguente:
a) tre membri della giurisdizione amministrativa e
penale, ovvero un consigliere di Stato, un consigliere della
Corte di cassazione e un avvocato generale della Corte di
cassazione;
b) tre personalità qualificate nell'ambito
medico-scientifico, ovvero due medici, di cui uno indicato dal
Ministero della sanità e uno dall'Istituto superiore di
sanità, e una personalità scientifica indicata dal Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
c) tre personalità qualificate nell'ambito dello
sport, ovvero uno sportivo atleta o tecnico designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, un amministrativo
indicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), un
medico dello sport indicato dalla Federazione medico
sportiva.
3. Il Consiglio ha il compito di:
a) controllare gli atti delle federazioni sportive
inerenti la salute degli atleti;
b) funzionare da organo consultivo per il
Ministero della sanità;
c) chiedere al Ministero della sanità di
effettuare controlli su farmaci e preparati destinati agli
sportivi;
d) mettere a disposizione dei magistrati e delle
Forze di polizia le proprie indagini.
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4. Il Consiglio ha l'obbligo di denunciare all'autorità
giudiziaria tutti i casi in cui sospetti l'esistenza di uno
dei reati penali di cui alla presente legge.
5. Il Consiglio redige un rapporto annuale e pubblico
sulla propria attività.
6. Il bilancio del Consiglio è iscritto nel bilancio dello
Stato ed è soggetto al controllo della Corte dei conti.
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