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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66981
DDL5674-0005
Progetto di legge Camera n. 5674 - testo presentato - (DDL13-5674)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5674. TESTIPDL
...C5674.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 5 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5674 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Istituzione del Consiglio di prevenzione e lotta al
                         doping). 
     1.  E' istituito, con sede presso la Presidenza del
  Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale di prevenzione
  e lotta al  doping,  di seguito denominato "Consiglio",
  che dispone di una commissione scientifica di coordinamento
  della ricerca di base.
     2.  Il Consiglio è composto da nove membri nominati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Essi durano
  in carica quattro anni nel quadriennio olimpico.  La
  composizione del Consiglio è la seguente:
         a)  tre membri della giurisdizione amministrativa e
  penale, ovvero un consigliere di Stato, un consigliere della
  Corte di cassazione e un avvocato generale della Corte di
  cassazione;
         b)  tre personalità qualificate nell'ambito
  medico-scientifico, ovvero due medici, di cui uno indicato dal
  Ministero della sanità e uno dall'Istituto superiore di
  sanità, e una personalità scientifica indicata dal Consiglio
  nazionale delle ricerche (CNR);
         c)  tre personalità qualificate nell'ambito dello
  sport, ovvero uno sportivo atleta o tecnico designato dal
  Presidente del Consiglio dei ministri, un amministrativo
  indicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), un
  medico dello sport indicato dalla Federazione medico
  sportiva.
     3.  Il Consiglio ha il compito di:
         a)  controllare gli atti delle federazioni sportive
  inerenti la salute degli atleti;
         b)  funzionare da organo consultivo per il
  Ministero della sanità;
         c)  chiedere al Ministero della sanità di
  effettuare controlli su farmaci e preparati destinati agli
  sportivi;
         d)  mettere a disposizione dei magistrati e delle
  Forze di polizia le proprie indagini.
 
                               Pag. 6
 
     4.  Il Consiglio ha l'obbligo di denunciare all'autorità
  giudiziaria tutti i casi in cui sospetti l'esistenza di uno
  dei reati penali di cui alla presente legge.
     5.  Il Consiglio redige un rapporto annuale e pubblico
  sulla propria attività.
     6.  Il bilancio del Consiglio è iscritto nel bilancio dello
  Stato ed è soggetto al controllo della Corte dei conti.
 
DATA=990210 FASCID=DDL13-5674 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5674 TOTPAG=0008 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=567400 00 FASCIDC=13DDL5674 SORTNAV=0567400 000 00000 ZZDDLC5674 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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