| (Sanzioni per il medico).
1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria,
prestando la propria assistenza od opera, adotta, al di fuori
di una provata esigenza terapeutica od allo scopo di
migliorare le prestazioni sportive, provvedimenti terapeutici
o prescrive o fornisce i farmaci di cui all'articolo 1, comma
1, all'atleta, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
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