| (Illecita fornitura di sostanze vietate).
1. Chiunque si sostituisce al farmacista o al medico ed
esercita abusivamente tali professioni è punito ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia del codice penale.
2. Se il fatto è commesso da un dirigente di società o di
associazione sportiva la pena è aumentata di un terzo. Se il
fatto è commesso da un dirigente del CONI, delle Federazioni
sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, la pena è aumentata fino alla metà.
3. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore di
anni diciotto, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato,
manipola, detiene, trasporta ai fini di distribuzione e
distribuisce i medicinali di cui all'articolo 1, comma 1,
anche a titolo gratuito, senza essere in possesso
dell'autorizzazione prescritta dalle norme in vigore, è punito
con la reclusione da uno a tre anni. Se la sostanza è
acquistata all'estero o proviene da strutture ospedaliere la
pena è aumentata di un terzo.
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