| 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni in
materia di promozione del patrimonio storico-culturale e di
valorizzazione delle attività culturali relative al proprio
territorio, tutelano e valorizzano i dialetti di origine
locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo
letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del
territorio regionale, coincidenti o meno con circoscrizioni
amministrative subregionali.
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