| 1. Le regioni sostengono le attività rivolte alla tutela
ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio
letterario dialettale.
2. Le attività di cui al comma 1 comprendono i seguenti
settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attività
didattica;
c) iniziative scolastiche, di intesa con le
istituzioni scolastiche e con gli enti locali competenti;
d) corsi di formazione e di aggiornamento,
seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche,
audiovisive, multimediali ed espositive;
f) costituzione ed incremento di fondi
bibliografici o di archivi sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni
radiofoniche e televisive, produzioni artistiche.
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