| 1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo
2, le regioni possono, tra l'altro:
a) in collaborazione con province, comunità
montane e comuni, stipulare convenzioni con istituti
Pag. 3
universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici
e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di
lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e premi per tesi di
laurea riguardanti i dialetti delle regioni.
| |