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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66993
DDL5675-0006
Progetto di legge Camera n. 5675 - testo presentato - (DDL13-5675)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5675. TESTIPDL
...C5675.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5675 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Nelle scuole materne ed elementari l'educazione
  linguistica e l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia assumono ad oggetto anche il dialetto locale e
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
     2.  Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio
  dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo
  21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
  dell'orario curricolare complessivo definito a livello
  nazionale e in conformità agli obiettivi generali del sistema
  nazionale di istruzione, stabiliscono tempi di svolgimento e
  metodologie di attività didattiche e integrative concernenti
  l'insegnamento della cultura locale nelle sue espressioni
  dialettali, e delle tradizioni delle comunità locali.
     3.  Ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15
  marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche, sia
  singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
  ampliamenti dell'offerta formativa o percorsi formativi per
  gli adulti che prevedano l'insegnamento o l'uso del dialetto
  locale.  Ai fini di cui al presente comma le medesime
  istituzioni possono stipulare contratti di prestazione d'opera
  secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 1, nono
  periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
     4.  Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, di
  sperimentazione e di sviluppo, le istituzioni scolastiche
  possono adottare, anche in forma associata, iniziative nel
  campo dello studio dei dialetti e delle tradizioni culturali
  delle comunità locali, e perseguire attività di formazione e
  di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime.  A
 
                               Pag. 4
 
  tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare
  convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata
  legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
DATA=990210 FASCID=DDL13-5675 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5675 TOTPAG=0004 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=567500 00 FASCIDC=13DDL5675 SORTNAV=0567500 000 00000 ZZDDLC5675 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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