| 1. Nelle scuole materne ed elementari l'educazione
linguistica e l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia assumono ad oggetto anche il dialetto locale e
gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
dell'orario curricolare complessivo definito a livello
nazionale e in conformità agli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, stabiliscono tempi di svolgimento e
metodologie di attività didattiche e integrative concernenti
l'insegnamento della cultura locale nelle sue espressioni
dialettali, e delle tradizioni delle comunità locali.
3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche, sia
singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
ampliamenti dell'offerta formativa o percorsi formativi per
gli adulti che prevedano l'insegnamento o l'uso del dialetto
locale. Ai fini di cui al presente comma le medesime
istituzioni possono stipulare contratti di prestazione d'opera
secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 1, nono
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo, le istituzioni scolastiche
possono adottare, anche in forma associata, iniziative nel
campo dello studio dei dialetti e delle tradizioni culturali
delle comunità locali, e perseguire attività di formazione e
di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A
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tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59.
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