| 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e
3, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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