Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66997
DDL5676-0002
Progetto di legge Camera n. 5676 - testo presentato - (DDL13-5676)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5676. TESTIPDL
...C5676.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5676 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 13 luglio 1966, n. 611,
  recante norme in materia di riposo settimanale degli addetti
  alla produzione e vendita di pane, prevede l'obbligo per gli
  esercizi della panificazione di fare coincidere il giorno di
  riposo settimanale con la giornata di domenica.  Tale obbligo
  può essere eccezionalmente derogato dal prefetto, il quale, in
  determinati comuni, può autorizzare l'esercizio dell'attività
  di panificazione nella giornata domenicale, disponendo che la
  giornata di riposo dei forni e dei negozi di vendita del pane
  avvenga in altro giorno della settimana.  La legge n. 611 del
  1966 non tiene conto dell'attività di panificazione nelle
  località turistiche, le quali sono caratterizzate da flussi
  turistici di notevole portata seppure coincidenti con brevi
  periodi dell'anno.  Inoltre, tale legge non include nel proprio
  ambito di applicazione le imprese che provvedono alla sola
  operazione di completamento di cottura del pane, le quali
  invece svolgono anche esse attività di panificazione.
     Occorre dunque apportare alla citata legge n. 611 del 1966
  alcune modifiche, in modo tale da distinguere tra imprese che
  provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane ed
  imprese che effettuano la sola operazione di completamento di
  cottura del pane, facendo ricadere anche queste ultime
  nell'ambito di applicazione della legge n. 611 del 1966.  E'
  inoltre opportuno prevedere che, ove si presentino particolari
  esigenze, ed in particolar modo nei comuni a prevalente
  economia turistica, sia consentita la continuità dell'attività
 
                               Pag. 2
 
  di panificazione.  In ogni caso è opportuno prevedere tale
  possibilità per un numero limitato di domeniche nel corso
  dell'anno solare.  Si è scelto di attribuire la competenza ad
  autorizzare l'apertura dei forni e dei negozi di vendita del
  pane al sindaco, anziché al prefetto, come previsto
  dall'articolo 1 della legge n. 611 del 1966, in ossequio al
  principio di sussidiarietà e di decentramento delle funzioni
  amministrative.
     In considerazione delle particolari competenze attribuite
  alle regioni ed alle province autonome dai rispettivi statuti
  speciali e dalle relative norme di attuazione, le regioni
  Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le
  province autonome di Trento e di Bolzano dovranno provvedere
  alla regolamentazione dell'attività di panificazione con
  apposita legge regionale o provinciale.
 
DATA=990210 FASCID=DDL13-5676 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5676 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=567600 00 FASCIDC=13DDL5676 SORTNAV=0567600 000 00000 ZZDDLC5676 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati