| Onorevoli Colleghi! - La legge 13 luglio 1966, n. 611,
recante norme in materia di riposo settimanale degli addetti
alla produzione e vendita di pane, prevede l'obbligo per gli
esercizi della panificazione di fare coincidere il giorno di
riposo settimanale con la giornata di domenica. Tale obbligo
può essere eccezionalmente derogato dal prefetto, il quale, in
determinati comuni, può autorizzare l'esercizio dell'attività
di panificazione nella giornata domenicale, disponendo che la
giornata di riposo dei forni e dei negozi di vendita del pane
avvenga in altro giorno della settimana. La legge n. 611 del
1966 non tiene conto dell'attività di panificazione nelle
località turistiche, le quali sono caratterizzate da flussi
turistici di notevole portata seppure coincidenti con brevi
periodi dell'anno. Inoltre, tale legge non include nel proprio
ambito di applicazione le imprese che provvedono alla sola
operazione di completamento di cottura del pane, le quali
invece svolgono anche esse attività di panificazione.
Occorre dunque apportare alla citata legge n. 611 del 1966
alcune modifiche, in modo tale da distinguere tra imprese che
provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane ed
imprese che effettuano la sola operazione di completamento di
cottura del pane, facendo ricadere anche queste ultime
nell'ambito di applicazione della legge n. 611 del 1966. E'
inoltre opportuno prevedere che, ove si presentino particolari
esigenze, ed in particolar modo nei comuni a prevalente
economia turistica, sia consentita la continuità dell'attività
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di panificazione. In ogni caso è opportuno prevedere tale
possibilità per un numero limitato di domeniche nel corso
dell'anno solare. Si è scelto di attribuire la competenza ad
autorizzare l'apertura dei forni e dei negozi di vendita del
pane al sindaco, anziché al prefetto, come previsto
dall'articolo 1 della legge n. 611 del 1966, in ossequio al
principio di sussidiarietà e di decentramento delle funzioni
amministrative.
In considerazione delle particolari competenze attribuite
alle regioni ed alle province autonome dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, le regioni
Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e di Bolzano dovranno provvedere
alla regolamentazione dell'attività di panificazione con
apposita legge regionale o provinciale.
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