| 1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. Il riposo settimanale degli addetti
alla produzione ed alla vendita di pane e dei dipendenti delle
imprese che effettuano la sola operazione di completamento di
cottura del pane deve coincidere con la domenica ed in tale
giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei
negozi di vendita del pane.
2. I sindaci, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative e le
associazioni dei datori di lavoro, possono derogare
all'obbligo della chiusura domenicale dei panifici e dei
negozi di vendita del pane per un massimo di venticinque
ricorrenze domenicali per ogni anno solare".
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