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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


670
DDL0049-0009
Progetto di legge Camera n. 49 - testo presentato - (DDL13-49)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C49. TESTIPDL
...C49.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC49 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi
  del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di
  polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali
  operati nei riguardi del personale non direttivo e non
  dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi
  12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n.
  201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo
  della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia
  di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze
  armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di
  grado corrispondente ed al personale rispettivamente
  equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione
  stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti,
  nei seguenti importi mensili lordi:
        a)  a decorrere dal 1^ settembre 1995 ai vice
  commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai
  capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire
  30.000;
        b)  a decorrere dal 1^ dicembre 1995 ai vice
  commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai
  capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire
  32.000.
      2.  In attesa della riformulazione delle indennità di
  impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in
  analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle
  Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
  Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di
  colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze
  armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal
  1^ dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di
  cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti
  importi mensili lordi:
         a)  generale di c.a. e di div., lire 190.000;
         b)  generale di brigata, lire 170.000;
         c)  colonnello con 25 o più anni di servizio, lire
  150.000;
         d)  colonnello, lire 130.000.
      3.  L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1
  e 2 saranno corrisposti sino al 30 giugno 1996, compresa la
  tredicesima mensilità.  L'autonoma maggiorazione di cui al
  comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno
  alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
  contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o
 
                              Pag. 64
 
  altre analoghe ed i contributi di riscatto.  L'assegno
  provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della
  determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno
  alimentare.
 
DATA=960430 FASCID=DDL13-49 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0049 TOTPAG=0069 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0063 RIGINIZ=005 PAGFIN=0064 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=004900 00 FASCIDC=13DDL0049 SORTNAV=0004900 000 00000 ZZDDLC49 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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