| 1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi
del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di
polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali
operati nei riguardi del personale non direttivo e non
dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi
12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n.
201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo
della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia
di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di
grado corrispondente ed al personale rispettivamente
equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione
stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti,
nei seguenti importi mensili lordi:
a) a decorrere dal 1^ settembre 1995 ai vice
commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai
capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire
30.000;
b) a decorrere dal 1^ dicembre 1995 ai vice
commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai
capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire
32.000.
2. In attesa della riformulazione delle indennità di
impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in
analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle
Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di
colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal
1^ dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di
cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti
importi mensili lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire
150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1
e 2 saranno corrisposti sino al 30 giugno 1996, compresa la
tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al
comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno
alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o
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altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno
provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della
determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno
alimentare.
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