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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67002
DDL5677-0003
Progetto di legge Camera n. 5677 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5677)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5677. TESTIPDL
...C5677.
...DISEGNO DI LEGGE
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC5677 ZZ13 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1:
        al comma 1,
      la parola:  "nazionale"  è sostituita dalle seguenti:
  "su base nazionale";
      le parole:  "almeno una struttura dedicata"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "una o più strutture, ubicate
  nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità
  da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate";
      le parole:  "per i pazienti la cui patologia non
  risponde ai trattamenti disponibili e"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "prioritariamente per i pazienti affetti da
  patologia neoplastica terminale";
      alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
  "Le suddette strutture dovranno essere realizzate
  prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione
  di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di
  aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero
  di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza
  della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
  all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549,
  e successive modificazioni.";
        al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole:  "nonché le modalità di verifica dei risultati";
        il comma 3 è sostituito dal seguente:
      " 3.  Le regioni e le province autonome presentano al
  Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste
  nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al
  comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle
  strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e
  tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e
  dell'assistenza domiciliare con le altre attività di
  assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della
  provincia.  A tali progetti deve essere allegato un piano della
  regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione
  dell'attività delle strutture con le altre attività di
  assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate
  nell'ambito della regione o della provincia autonoma.  Il
  contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per
  la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può
 
                               Pag. 4
 
  superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di
  lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni
  per l'anno 2000.";
        il comma 4 è sostituito dal seguente:
      " 4.  Il Ministero della sanità valuta i progetti di
  cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri
  stabiliti nel decreto di adozione del programma.  La congruità
  dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla
  regione di accedere al finanziamento del Ministero della
  sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma
  1".
      All'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo:  "Tale fase di sperimentazione deve
  comunque concludersi entro il 30 giugno 2000".
      All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le
  parole:  "delle somme impegnate"  sono inserite le
  seguenti:  ", con specifico riferimento agli obiettivi della
  programmazione sanitaria regionale conseguiti,".
      All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole:
  "e le province autonome di Trento e di Bolzano".
      Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
      "Art. 4- bis. - 1.  Per gli interventi di cui alla
  lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23
  dicembre 1998, n.448, la relativa autorizzazione di spesa è
  incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire
  200 miliardi per l'anno 2001.
        2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
  corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
  al Ministero della sanità".
 
                               Pag. 5
 
            DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450
 
DATA=990211 FASCID=DDL13-5677 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5677 TOTPAG=0019 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=567700 00 FASCIDC=13DDL5677 SORTNAV=0567700 000 00000 ZZDDLC5677 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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