| All'articolo 1:
al comma 1,
la parola: "nazionale" è sostituita dalle seguenti:
"su base nazionale";
le parole: "almeno una struttura dedicata" sono
sostituite dalle seguenti: "una o più strutture, ubicate
nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità
da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate";
le parole: "per i pazienti la cui patologia non
risponde ai trattamenti disponibili e" sono sostituite
dalle seguenti: "prioritariamente per i pazienti affetti da
patologia neoplastica terminale";
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
"Le suddette strutture dovranno essere realizzate
prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione
di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di
aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero
di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza
della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549,
e successive modificazioni.";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonché le modalità di verifica dei risultati";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le regioni e le province autonome presentano al
Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste
nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al
comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle
strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e
tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e
dell'assistenza domiciliare con le altre attività di
assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della
provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della
regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione
dell'attività delle strutture con le altre attività di
assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate
nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il
contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per
la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può
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superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di
lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni
per l'anno 2000.";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di
cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri
stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità
dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla
regione di accedere al finanziamento del Ministero della
sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma
1".
All'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale fase di sperimentazione deve
comunque concludersi entro il 30 giugno 2000".
All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: "delle somme impegnate" sono inserite le
seguenti: ", con specifico riferimento agli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale conseguiti,".
All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole:
"e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Per gli interventi di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23
dicembre 1998, n.448, la relativa autorizzazione di spesa è
incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire
200 miliardi per l'anno 2001.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della sanità".
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DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450
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