| premesso che il provvedimento richiede una approfondita
riflessione sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto, che
dove essere considerata non già con riferimento ad un intero
settore dell'ordinamento - quale, nel caso di specie, la
materia della sanità - bensì in relazione ad un oggetto
necessariamente più circoscritto;
considerato che il carattere frammentario di interventi
non riconducibili ad un oggetto definito determina sovente
difficoltà interpretative, che finiscono per tradursi in un
vero e proprio "costo della legge", rilevabili all'atto
dell'applicazione;
ritenuto, quindi, che ciascuno dei distinti interventi
attraverso i quali si attuano provvedimenti di ampia portata,
come il piano sanitario nazionale, deve essere caratterizzato
da organicità e compiutezza della disciplina;
rilevato, inoltre, che le considerazioni svolte debbono
farsi valere a più forte ragione nei confronti dei
provvedimenti d'urgenza, per i quali il Regolamento richiede,
oltre a quello dell'omogeneità, anche l'ulteriore requisito
della specificità di contenuto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
chiarezza e proprietà di formulazione:
1. appare opportuno, in ogni disposizione che faccia
rinvio a specifici provvedimenti normativi, menzionare
l'oggetto del provvedimento richiamato;
2. all'articolo 1, comma 1, sembra opportuno indicare
l'atto con il quale il Ministro della sanità provvede
all'adozione del programma nazionale per la realizzazione
delle strutture sanitarie ivi previste in quanto soltanto
collegando tale comma con il successivo comma 3 sembrerebbe
desumersi che si tratti di un decreto ministeriale;
3. all'articolo 1, comma 4, poiché le parole "della
struttura" potrebbero porre la questione di un eventuale
contrasto con le modifiche introdotte dal Senato al comma 1
del medesimo articolo, che prevedono la possibilità di
realizzare "una o più strutture dedicate all'assistenza (...)"
appare preferibile sostituirle con le parole "delle
strutture";
4. al medesimo articolo 1, comma 4, occorre valutare la
motivazione in base alla quale, insieme alle regioni, non
siano previste anche le province autonome di Trento e Bolzano,
per coerenza con quanto stabilito al precedente comma 1;
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5. all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, appare
opportuno prevedere il termine per l'adozione dei decreti
ministeriali relativi, rispettivamente, alla ripartizione
delle risorse finanziarie stanziate per l'assistenza
domiciliare e alla sperimentazione della carta sanitaria;
6. sembra opportuno, infine, all'articolo 3, comma 5,
specificare quali siano le finalità del decreto cui si fa
riferimento.
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