| 1. Dalla data di inizio del funzionamento delle sezioni
previste negli articoli 1, 2 e 3, gli affari civili e penali
pendenti davanti alla corte di appello ed alla corte d'assise
di appello di Catanzaro, nonché i giudizi amministrativi
pendenti davanti al tribunale amministrativo regionale della
Calabria ed appartenenti, ai sensi delle disposizioni della
presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni
istituite con quest'ultima, sono devoluti alla cognizione di
tali sezioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili di vecchio rito che, alla data di cui al medesimo
comma 1, siano state già rimesse al collegio ai sensi
dell'articolo 352 del codice di procedura civile ed a quelle
di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai
procedimenti penali per i quali sia stato già notificato il
decreto di citazione, alle richieste di riesame ed agli
appelli di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura
penale già in corso, ai procedimenti di volontaria
giurisdizione in corso alla medesima data, nonché ai giudizi
amministrativi per i quali sia stato notificato alle parti il
decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del
ricorso.
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