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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67029
DDL5679-0002
Progetto di legge Camera n. 5679 - testo presentato - (DDL13-5679)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5679. TESTIPDL
...C5679.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5679 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  attribuisce al giudice di pace la materia concernente la
  tutela dei minori, l'accettazione di eredità con beneficio di
  inventario, la rinunzia ad eredità, gli esecutori testamentari
  e la divisione.
     La proposta di legge prevede un articolo unico nel quale
  si è semplicemente provveduto a sostituire la dizione
  "pretore" o "ufficio del pretore" con quella di "giudice di
  pace" o di "ufficio del giudice di pace" nelle disposizioni
  del codice civile ove tali termini sono citati, trattandosi di
  proposta acquisitiva di competenza che non incide sul
  contenuto delle disposizioni codicistiche richiamate
  nell'articolato e che non comporta oneri finanziari per il
  bilancio dello Stato.
     Le considerazioni che hanno portato alla redazione della
  presente proposta di legge sono diverse.  A seguito
  dell'entrata in vigore della recente legge (16 luglio 1997, n.
  254, nella quale, fra l'altro, è prevista la soppressione
  della figura del pretore come organo giurisdizionale; la
  devoluzione al giudice di pace di tutta la materia riguardante
  la tutela dei minori, in precedenza affidata al pretore)
  sembra quasi una scelta obbligata sia perché al tribunale
  nella suddetta materia sono già attribuite competenze proprie
  (ad esempio, autorizzazione alla continuazione di un'impresa
  commerciale: articolo 320, quinto comma, del codice civile;
  trasferimento di tutela: articolo 343, secondo comma, del
  codice civile), sia, soprattutto, perché la presenza sul
  territorio del giudice di pace consente una sostituzione non
  traumatica tra questo nuovo organo giurisdizionale e le
  soppresse preture (e sezioni distaccate di esse).
     L'ambito territorialmente ristretto in cui si troverà ad
 
                               Pag. 2
 
  operare questa nuova figura di giudice tutelare (rispetto a
  quello circondariale, ove la competenza dovesse essere
  attribuita al tribunale) da un lato consentirà a questo organo
  giurisdizionale di avere una conoscenza diretta ed immediata
  dei casi sottoposti alla sua nuova funzione e, dall'altro,
  offrirà all'utenza la possibilità di un rapido accesso alla
  giurisdizione tutelare.
     Per quanto concerne la materia ereditaria, trattasi più di
  attività amministrativa che giurisdizionale, dal momento che
  si tratta di atti dovuti (per legge o impulso di parte) e
  relativi alla nomina di un pubblico ufficiale per lo
  svolgimento di successiva ed autonoma attività (come la
  rinunzia ad eredità; l'accettazione di eredità con beneficio
  di inventario o la divisione).
 
DATA=990211 FASCID=DDL13-5679 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5679 TOTPAG=0006 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=567900 00 FASCIDC=13DDL5679 SORTNAV=0567900 000 00000 ZZDDLC5679 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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