| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
attribuisce al giudice di pace la materia concernente la
tutela dei minori, l'accettazione di eredità con beneficio di
inventario, la rinunzia ad eredità, gli esecutori testamentari
e la divisione.
La proposta di legge prevede un articolo unico nel quale
si è semplicemente provveduto a sostituire la dizione
"pretore" o "ufficio del pretore" con quella di "giudice di
pace" o di "ufficio del giudice di pace" nelle disposizioni
del codice civile ove tali termini sono citati, trattandosi di
proposta acquisitiva di competenza che non incide sul
contenuto delle disposizioni codicistiche richiamate
nell'articolato e che non comporta oneri finanziari per il
bilancio dello Stato.
Le considerazioni che hanno portato alla redazione della
presente proposta di legge sono diverse. A seguito
dell'entrata in vigore della recente legge (16 luglio 1997, n.
254, nella quale, fra l'altro, è prevista la soppressione
della figura del pretore come organo giurisdizionale; la
devoluzione al giudice di pace di tutta la materia riguardante
la tutela dei minori, in precedenza affidata al pretore)
sembra quasi una scelta obbligata sia perché al tribunale
nella suddetta materia sono già attribuite competenze proprie
(ad esempio, autorizzazione alla continuazione di un'impresa
commerciale: articolo 320, quinto comma, del codice civile;
trasferimento di tutela: articolo 343, secondo comma, del
codice civile), sia, soprattutto, perché la presenza sul
territorio del giudice di pace consente una sostituzione non
traumatica tra questo nuovo organo giurisdizionale e le
soppresse preture (e sezioni distaccate di esse).
L'ambito territorialmente ristretto in cui si troverà ad
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operare questa nuova figura di giudice tutelare (rispetto a
quello circondariale, ove la competenza dovesse essere
attribuita al tribunale) da un lato consentirà a questo organo
giurisdizionale di avere una conoscenza diretta ed immediata
dei casi sottoposti alla sua nuova funzione e, dall'altro,
offrirà all'utenza la possibilità di un rapido accesso alla
giurisdizione tutelare.
Per quanto concerne la materia ereditaria, trattasi più di
attività amministrativa che giurisdizionale, dal momento che
si tratta di atti dovuti (per legge o impulso di parte) e
relativi alla nomina di un pubblico ufficiale per lo
svolgimento di successiva ed autonoma attività (come la
rinunzia ad eredità; l'accettazione di eredità con beneficio
di inventario o la divisione).
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