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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67030
DDL5679-0003
Progetto di legge Camera n. 5679 - testo presentato - (DDL13-5679)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5679. TESTIPDL
...C5679.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5679 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 343. -  (Apertura della tutela).  - Se entrambi
  i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare
  la potestà dei genitori, si apre la tutela presso l'ufficio
  del giudice di pace dove è la sede principale degli affari e
  interessi del minore.
     Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in
  un comune che rientra nella giurisdizione di altro ufficio del
  giudice di pace, la tutela può essere ivi trasferita con
  decreto del tribunale".
     2.  Il primo comma dell'articolo 344 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "Presso ogni ufficio del giudice di pace, il giudice di
  pace coordinatore, o un giudice di pace da lui delegato
  soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
  funzioni affidategli dalla legge".
     3.  Il primo comma dell'articolo 363 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "L'inventario si fa col ministero del cancelliere
  dell'ufficio del giudice di pace o di un notaio a ciò delegato
  da un giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
  possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni
  sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti
  preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia".
     4.  L'articolo 446 del codice civile è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 446. -  (Assegno provvisorio).  - Finché non
  sono determinati definitivamente il modo e la misura degli
  alimenti, il giudice tutelare o il presidente del tribunale
  può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via
 
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  provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati,
  a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso
  gli altri".
     5.  Il primo comma dell'articolo 484 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa
  mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
  cancelliere dell'ufficio del giudice di pace del mandamento in
  cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
  successioni conservato nello stesso ufficio del giudice di
  pace".
     6.  Il primo comma dell'articolo 508 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     " Trascritta la dichiarazione di rilascio, il giudice di
  pace del luogo dell'aperta successione su istanza dell'erede o
  di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un
  curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme
  degli articoli 498 e seguenti".
     7.  Il primo comma dell'articolo 509 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare
  le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza
  dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o
  legatari la fa valere, il giudice di pace del luogo
  dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o
  legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le
  dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con
  l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità
  secondo le norme degli articoli 499 e seguenti.  Dopo la nomina
  del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere
  fatta valere".
     8.  Il secondo comma dell'articolo 517 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "La domanda si propone con ricorso al giudice di pace del
  luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario se
  non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
  conservazione dei beni stessi".
 
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     9.  Il primo comma dell'articolo 519 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione,
  ricevuta dal notaio o dal cancelliere dell'ufficio del giudice
  di pace del luogo in cui si è aperta la successione, e
  inserita nel registro delle successioni".
     10.  Il primo comma dell'articolo 528 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel
  possesso di beni ereditari, il giudice di pace del luogo in
  cui si è aperta la successione su istanza delle persone
  interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore
  dell'eredità".
     11.  Il primo comma dell'articolo 702 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o
  la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta
  nella cancelleria dell'ufficio del giudice di pace nella cui
  giurisdizione si è aperta la successione e deve essere
  annotata nel registro delle successioni".
     12.  Il primo comma dell'articolo 730 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono
  essere, con il consenso di tutti i coeredi, deferite a un
  notaio.  La nomina di questo, in mancanza di accordo è fatta
  con decreto del giudice di pace del luogo dell'aperta
  successione".
     13.  Il secondo comma dell'articolo 736 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
     "I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono
  a quello che ne ha la parte maggiore con l'obbligo di
  comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse,
  ogni qualvolta se ne faccia richiesta.  Gli stessi documenti,
  se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni
  all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tale
 
                               Pag. 6
 
  fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di
  comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda.  Se vi è
  contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto
  dal giudice di pace del luogo della aperta successione, su
  ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri".
 
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