| 1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 343. - (Apertura della tutela). - Se entrambi
i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare
la potestà dei genitori, si apre la tutela presso l'ufficio
del giudice di pace dove è la sede principale degli affari e
interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in
un comune che rientra nella giurisdizione di altro ufficio del
giudice di pace, la tutela può essere ivi trasferita con
decreto del tribunale".
2. Il primo comma dell'articolo 344 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Presso ogni ufficio del giudice di pace, il giudice di
pace coordinatore, o un giudice di pace da lui delegato
soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge".
3. Il primo comma dell'articolo 363 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"L'inventario si fa col ministero del cancelliere
dell'ufficio del giudice di pace o di un notaio a ciò delegato
da un giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni
sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti
preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia".
4. L'articolo 446 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 446. - (Assegno provvisorio). - Finché non
sono determinati definitivamente il modo e la misura degli
alimenti, il giudice tutelare o il presidente del tribunale
può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via
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provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati,
a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso
gli altri".
5. Il primo comma dell'articolo 484 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa
mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere dell'ufficio del giudice di pace del mandamento in
cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso ufficio del giudice di
pace".
6. Il primo comma dell'articolo 508 del codice civile è
sostituito dal seguente:
" Trascritta la dichiarazione di rilascio, il giudice di
pace del luogo dell'aperta successione su istanza dell'erede o
di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un
curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme
degli articoli 498 e seguenti".
7. Il primo comma dell'articolo 509 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare
le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza
dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o
legatari la fa valere, il giudice di pace del luogo
dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o
legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le
dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con
l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità
secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina
del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere
fatta valere".
8. Il secondo comma dell'articolo 517 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La domanda si propone con ricorso al giudice di pace del
luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario se
non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
conservazione dei beni stessi".
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9. Il primo comma dell'articolo 519 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione,
ricevuta dal notaio o dal cancelliere dell'ufficio del giudice
di pace del luogo in cui si è aperta la successione, e
inserita nel registro delle successioni".
10. Il primo comma dell'articolo 528 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel
possesso di beni ereditari, il giudice di pace del luogo in
cui si è aperta la successione su istanza delle persone
interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore
dell'eredità".
11. Il primo comma dell'articolo 702 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o
la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta
nella cancelleria dell'ufficio del giudice di pace nella cui
giurisdizione si è aperta la successione e deve essere
annotata nel registro delle successioni".
12. Il primo comma dell'articolo 730 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono
essere, con il consenso di tutti i coeredi, deferite a un
notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo è fatta
con decreto del giudice di pace del luogo dell'aperta
successione".
13. Il secondo comma dell'articolo 736 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono
a quello che ne ha la parte maggiore con l'obbligo di
comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse,
ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti,
se la proprietà è divisa in parti uguali, e quelli comuni
all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tale
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fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di
comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è
contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto
dal giudice di pace del luogo della aperta successione, su
ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri".
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