| (Finalità).
1. La Commissione ha il compito di accertare l'ammontare e
le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla
collaborazione economica, sociale, culturale e scientifica in
favore dell'Albania, in applicazione delle leggi 2 marzo 1998,
n. 49, 21 maggio 1998, n. 170, 3 agosto 1998, n. 300, ed in
osservanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successivi accordi e protocolli internazionali
ratificati dall'Italia.
2. In particolare la Commissione ha il compito di
accertare:
a) i criteri e le modalità adottati nella
valutazione e nella approvazione dei programmi e nella
verifica dei risultati;
b) i criteri e le modalità adottati
nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori pubblici o
privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli
affidatari;
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c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per
anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica,
nonché le relative responsabilità organizzative e dispositive,
dei finanziamenti stanziati ed erogati;
d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle
finalità di cui alle leggi 2 marzo 1998, n. 49, 21 maggio
1998, n. 170, e 3 agosto 1998, n. 300;
e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed
in particolare se, in quali casi e per quali motivi, gli
obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;
f) i risultati economici e sociali degli
interventi finanziati a titolo bilaterale, con doni o crediti
di aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla
redditività ed alla effettiva continuità di funzionamento
degli impianti e delle iniziative, verificando l'efficacia e
la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle
esigenze delle popolazioni destinatarie;
g) i criteri adottati nella valutazione delle
iniziative di emergenza realmente giunte a destinazione;
h) la quantità delle risorse stanziate per
interventi di emergenza realmente giunta a destinazione;
i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso
delle risorse e la loro quantificazione;
l) l'eventuale destinazione di fondi per la
cooperazione per finalità differenti da quelle previste dalle
leggi di cui alla lettera d);
m) le responsabilità dirette o indirette di
soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere
i) e l);
n) le eventuali responsabilità politiche,
amministrative, civili, rilevanti sotto il profilo penale;
o) la corretta attuazione delle procedure
concorsuali e contrattuali per la selezione del personale
impiegato nei progetti di collaborazione;
p) l'incidenza delle spese di amministrazione e di
gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente
pervenute ai beneficiari finali;
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q) l'adeguatezza della struttura organizzativa
preposta all'attività di collaborazione con l'Albania,
compresi i nuovi organismi, quali il Commissario
straordinario, la delegazione diplomatica speciale, l'unità
tecnica locale, e similari, di cui sono stati dotati i
Ministeri interessati.
3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente
alla relazione di cui all'articolo 8, proposte che indichino
le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate
ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci
procedure di controllo nell'uso dei fondi per la
collaborazione con l'Albania.
4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e
3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto
pubblico allo sviluppo da parte di altri Paesi
industrializzati dell'Unione europea e delle principali
organizzazioni internazionali.
5. La Commissione accerta, altresì, i criteri e le
modalità di intervento del Mediocredito, della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
(SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
della Società italiana per le imprese miste all'estero
(SIMEST) e degli altri organismi finanziari che hanno operato
nell'ambito della collaborazione economica, sociale, culturale
e scientifica.
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