| (Poteri della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni
effetto equiparate ai testi del processo penale.
3. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti
di propria competenza, vertenti su oggetto di inchieste
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giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere
atti, documenti ad informazioni all'autorità giudiziaria. Si
applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 25- octies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356.
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