| (Segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
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stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le
disposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti
nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero
dei quali la Commissione medesima abbia vietato la
divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario, si applicano le norme in vigore.
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