| (Relazione conclusiva).
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi
dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni
presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali
delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso
dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento
alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione
disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da
segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
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