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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67043
DDL5681-0002
Progetto di legge Camera n. 5681 - testo presentato - (DDL13-5681)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5681. TESTIPDL
...C5681.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5681 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il diffondersi di comportamenti
  fraudolenti a danno delle imprese di assicurazione costituisce
  un fenomeno che si ripercuote negativamente sull'intera
  economia nazionale.  Premesso che l'intero sistema assicurativo
  si fonda sull'equilibrio esistente fra la massa dei premi e
  l'insieme dei sinistri, il dilagare delle frodi assicurative
  comporta, sulla base di una semplice regola economica,
  l'aumento dei premi a carico dei contraenti sì da ricercare un
  nuovo equilibrio tra il numero ed il peso economico dei
  sinistri e quello dei premi, distribuendo il tale maniera su
  tutti gli assicurati il danno patrimoniale derivante
  dall'attività fraudolenta.  E' evidente, quindi, come la
  repressione del fenomeno si ponga a difesa non solo
  dell'interesse delle singole imprese assicuratrici, ma degli
  interessi di tutti gli assicurati, attuali e potenziali, con
  ciò coinvolgendo aspetti economici individuali e
  superindividuali.  A ciò si aggiunga che la frode assicurativa
  è divenuta una delle principali fonti di approvvigionamento
  economico da parte della criminalità organizzata, che ne
  destina l'utilizzo a comportamenti e traffici di spiccata
  pericolosità sociale.  Portata e dimensioni sono quindi tali da
  meritare una riconsiderazione del fenomeno da parte del
  legislatore, in termini di mezzi di tutela da offrire.  La vera
  deterrenza e la conseguente protezione reale possono derivare,
  prevalentemente se non esclusivamente, da azioni processuali.
  La difesa contro il dilagare del fenomeno deve essere affidata
  ad uno strumento legislativo puntuale, efficace e soprattutto
  aderente allo sviluppo della realtà economica e sociale.
     L'articolo 642 del codice penale, nella sua attuale
  formulazione, presenta degli anacronismi rispetto alla
  evoluzione del fenomeno assicurativo e necessita, pertanto, di
 
                               Pag. 2
 
  una opera da adattamento in relazione alle mutate esigenze di
  difesa.  Sul piano giuridico l'articolo 642 del codice penale,
  formulato utilizzando una terminologia impropria, si dimostra
  insufficiente, quanto a precetto e a sanzione, a fornire
  un'adeguata difesa sociale in materia di frodi in campo
  assicurativo.
     L'intervento riformatore è diretto pertanto a realizzare i
  seguenti obiettivi;
       formulazione chiara della norma penale attraverso
  l'utilizzazione di una terminologia propria, in applicazione
  del principio di tassatività;
       previsione di ipotesi delittuose, ricorrenti nella
  pratica e particolarmente dotate di efficacia lesiva, ma fino
  ad oggi ritenute escluse dall'ambito di applicazione della
  norma;
       trattamento sanzionatorio più efficace a fini
  preventivi, comprendente anche la pubblicazione della sentenza
  di condanna.
     Nella nuova formulazione non è più utilizzata la
  terminologia che aveva ingenerato dubbi interpretativi e che
  non si adattava ad un sistema assicurativo sviluppato ed
  avanzato come quello attuale.  In particolare, è abbandonato il
  riferimento al "prezzo dell'assicurazione", concetto che,
  ovviamente, non poteva essere riferito al pagamento del
  premio, ma alla prestazione da parte dell'assicuratore.  La
  proposta di legge utilizza, al contrario, i termini
  "indennizzo" e "risarcimento", con ciò volendo abbracciare non
  solo le cosiddette "assicurazioni dirette" ma anche quelle
  sulla responsabilità civile.
     Nell'ambito di applicazione della norma, inoltre,
  rientrano anche le assicurazioni sulla vita.  Di rilievo è la
  previsione dell'assicuratore pubblico laddove le prestazioni
  previdenziali, assistenziali od assicurative possono essere
  erogate sia da un assicuratore pubblico che da un assicurato
  privato.
     Le condotte punibili sono descritte anche con riferimento
  a tutte le mendaci dichiarazioni rese dall'assicurato che,
  come sottolineato dalla dottrina, cagionano un rilevante danno
  economico e sociale e che, nella vecchia formulazione,
  rimanevano fuori dell'ambito di applicazione della norma.
     Particolare rilevanza assume l'estensione della punibilità
  anche all'esagerazione doloso del danno.
     La norma ricomprende tutte le ipotesi che, attualmente,
  formano oggetto solo di una clausola contrattuale contenuta
  nelle polizze di assicurazione, che prevede la decadenza dal
  diritto all'indennizzo.  Infatti, laddove si considera punibile
  la condotta consistente nel "decrivere, dichiarare o sottacere
  circostanze e conseguenze", rientrano in tale ipotesi tutti i
  comportamenti diretti a dichiarare distrutte cose che non
  esistevano al momento del sinistro o ad occultare, sottrarre,
  ovvero manomettere cose salvate.  Inoltre, è positivamente
  prevista la condotta di esagerazione dolosa del danno, che
  potrebbe essere realizzata in vari modi e attraverso vari
  strumenti (ad esempio, documentazione falsa, false
  dichiarazioni, eccetera).  La norma, pertanto, dovrebbe
  soddisfare tanto le esigenze di tassatività nella formulazione
  delle fattispecie incriminatrici quanto quelle di adeguata
  difesa sociale.
     Relativamente alla fattispecie dell'autolesione è
  eliminato il riferimento al termine "infortunio", che
  porterebbe ad ipotizzare l'esistenza di una limitazione alle
  sole assicurazioni contro gli infortuni.  La fattispecie è
  stata, pertanto, descritta facendo riferimento alle lesioni
  prodotte in occasione del sinistro.
     Quanto al trattamento sanzionatorio, la norma prevede
  l'applicazione della pena prevista per la truffa aggravata,
  nonché la pubblicazione della sentenza di condanna, con ciò
  intendendo realizzare una più efficace opera di
  prevenzione.
     Si auspica pertanto una rapida approvazione della proposta
  di legge.
 
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