| Onorevoli Colleghi! - Il diffondersi di comportamenti
fraudolenti a danno delle imprese di assicurazione costituisce
un fenomeno che si ripercuote negativamente sull'intera
economia nazionale. Premesso che l'intero sistema assicurativo
si fonda sull'equilibrio esistente fra la massa dei premi e
l'insieme dei sinistri, il dilagare delle frodi assicurative
comporta, sulla base di una semplice regola economica,
l'aumento dei premi a carico dei contraenti sì da ricercare un
nuovo equilibrio tra il numero ed il peso economico dei
sinistri e quello dei premi, distribuendo il tale maniera su
tutti gli assicurati il danno patrimoniale derivante
dall'attività fraudolenta. E' evidente, quindi, come la
repressione del fenomeno si ponga a difesa non solo
dell'interesse delle singole imprese assicuratrici, ma degli
interessi di tutti gli assicurati, attuali e potenziali, con
ciò coinvolgendo aspetti economici individuali e
superindividuali. A ciò si aggiunga che la frode assicurativa
è divenuta una delle principali fonti di approvvigionamento
economico da parte della criminalità organizzata, che ne
destina l'utilizzo a comportamenti e traffici di spiccata
pericolosità sociale. Portata e dimensioni sono quindi tali da
meritare una riconsiderazione del fenomeno da parte del
legislatore, in termini di mezzi di tutela da offrire. La vera
deterrenza e la conseguente protezione reale possono derivare,
prevalentemente se non esclusivamente, da azioni processuali.
La difesa contro il dilagare del fenomeno deve essere affidata
ad uno strumento legislativo puntuale, efficace e soprattutto
aderente allo sviluppo della realtà economica e sociale.
L'articolo 642 del codice penale, nella sua attuale
formulazione, presenta degli anacronismi rispetto alla
evoluzione del fenomeno assicurativo e necessita, pertanto, di
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una opera da adattamento in relazione alle mutate esigenze di
difesa. Sul piano giuridico l'articolo 642 del codice penale,
formulato utilizzando una terminologia impropria, si dimostra
insufficiente, quanto a precetto e a sanzione, a fornire
un'adeguata difesa sociale in materia di frodi in campo
assicurativo.
L'intervento riformatore è diretto pertanto a realizzare i
seguenti obiettivi;
formulazione chiara della norma penale attraverso
l'utilizzazione di una terminologia propria, in applicazione
del principio di tassatività;
previsione di ipotesi delittuose, ricorrenti nella
pratica e particolarmente dotate di efficacia lesiva, ma fino
ad oggi ritenute escluse dall'ambito di applicazione della
norma;
trattamento sanzionatorio più efficace a fini
preventivi, comprendente anche la pubblicazione della sentenza
di condanna.
Nella nuova formulazione non è più utilizzata la
terminologia che aveva ingenerato dubbi interpretativi e che
non si adattava ad un sistema assicurativo sviluppato ed
avanzato come quello attuale. In particolare, è abbandonato il
riferimento al "prezzo dell'assicurazione", concetto che,
ovviamente, non poteva essere riferito al pagamento del
premio, ma alla prestazione da parte dell'assicuratore. La
proposta di legge utilizza, al contrario, i termini
"indennizzo" e "risarcimento", con ciò volendo abbracciare non
solo le cosiddette "assicurazioni dirette" ma anche quelle
sulla responsabilità civile.
Nell'ambito di applicazione della norma, inoltre,
rientrano anche le assicurazioni sulla vita. Di rilievo è la
previsione dell'assicuratore pubblico laddove le prestazioni
previdenziali, assistenziali od assicurative possono essere
erogate sia da un assicuratore pubblico che da un assicurato
privato.
Le condotte punibili sono descritte anche con riferimento
a tutte le mendaci dichiarazioni rese dall'assicurato che,
come sottolineato dalla dottrina, cagionano un rilevante danno
economico e sociale e che, nella vecchia formulazione,
rimanevano fuori dell'ambito di applicazione della norma.
Particolare rilevanza assume l'estensione della punibilità
anche all'esagerazione doloso del danno.
La norma ricomprende tutte le ipotesi che, attualmente,
formano oggetto solo di una clausola contrattuale contenuta
nelle polizze di assicurazione, che prevede la decadenza dal
diritto all'indennizzo. Infatti, laddove si considera punibile
la condotta consistente nel "decrivere, dichiarare o sottacere
circostanze e conseguenze", rientrano in tale ipotesi tutti i
comportamenti diretti a dichiarare distrutte cose che non
esistevano al momento del sinistro o ad occultare, sottrarre,
ovvero manomettere cose salvate. Inoltre, è positivamente
prevista la condotta di esagerazione dolosa del danno, che
potrebbe essere realizzata in vari modi e attraverso vari
strumenti (ad esempio, documentazione falsa, false
dichiarazioni, eccetera). La norma, pertanto, dovrebbe
soddisfare tanto le esigenze di tassatività nella formulazione
delle fattispecie incriminatrici quanto quelle di adeguata
difesa sociale.
Relativamente alla fattispecie dell'autolesione è
eliminato il riferimento al termine "infortunio", che
porterebbe ad ipotizzare l'esistenza di una limitazione alle
sole assicurazioni contro gli infortuni. La fattispecie è
stata, pertanto, descritta facendo riferimento alle lesioni
prodotte in occasione del sinistro.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la norma prevede
l'applicazione della pena prevista per la truffa aggravata,
nonché la pubblicazione della sentenza di condanna, con ciò
intendendo realizzare una più efficace opera di
prevenzione.
Si auspica pertanto una rapida approvazione della proposta
di legge.
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