| 1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 642 - (Fraudolenta distruzione della cosa propria
e mutilazione fraudolenta della propria persona). -
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il profitto
derivante da una assicurazione consistente nel pagamento di un
indennizzo, di un risarcimento o di una qualsiasi prestazione
previdenziale, assistenziale, assicurativa, pubblica o
privata, dichiara eventi non accaduti, ne descrive, dichiara o
sottace mendacemente circostanze e conseguenze, ovvero
distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua
proprietà, ovvero esagera l'ammontare del danno, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila a lire tre milioni.
Alla medesima pena di cui al primo comma soggiace chi, ai
fini di cui al medesimo comma, cagiona a se stesso una lesione
personale o aggrava le conseguenze della lesione personale
derivante dal sinistro.
Se il colpevole consegue l'intento, la pena è
aumentata.
La condanna comporta anche la pubblicazione della
sentenza.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello
Stato, ma il delitto è punibile a querela della persona
offesa".
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