| 1. Il Ministro delle finanze, nella regolamentazione delle
lotterie e di ogni concorso pronostici, gestiti direttamente
dallo Stato o a mezzo di persone private, fisiche o
giuridiche, allo scopo autorizzate, adotta, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un regolamento recante norme affinché,
in caso di montepremi con riporto (cosiddetto jackpot)
che superi per il primo premio l'ammontare di lire 25
miliardi, lo stesso premio sia ridotto al massimale di lire 25
miliardi, trasferendo la differenza così determinata sui premi
di grado inferiore previsti per la medesima tornata di gioco,
con distribuzione proporzionale tra le varie categorie di
premio, secondo apposita disciplina stabilita dal medesimo
regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, sono apportate le necessarie
modifiche alle norme regolamentari emanate con decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e
successive modificazioni.
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