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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


67049
DDL5683-0002
Progetto di legge Camera n. 5683 - testo presentato - (DDL13-5683)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5683. TESTIPDL
...C5683.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5683 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo che si intende
  perseguire con la presente proposta di legge è quello di
  realizzare una politica organica per la salvaguardia dei
  diritti degli animali attraverso un'incisiva azione di
  potenziamento e di coordinamento degli interventi svolti sia
  dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli enti locali
  che dalle numerose organizzazioni di volontariato che operano
  nel settore della protezione degli animali.  A tale scopo
  abbiamo individuato, quale soggetto in grado di garantire su
  tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo,
  di promozione e di sviluppo delle politiche per la tutela e la
  salvaguardia degli animali, il Garante per i diritti degli
  animali.
     I compiti istituzionali del Garante, disciplinati
  all'articolo 3 della presente proposta di legge, attengono
  innanzitutto a tutte quelle attività connesse ad una azione di
  sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tutela
  degli animali, in particolare accrescendo la coscienza della
  società civile nel rispetto degli animali.
     L'incisività dell'azione del Garante è data dal potere di
  denuncia alle autorità giudiziarie dei reati commessi nei
  confronti degli animali su segnalazioni ricevute da semplici
  cittadini, ovvero da enti ed associazioni che operano a tutela
  degli animali, attuando così quel collegamento indispensabile
  tra istituzioni e mondo animalista.  Pertanto, nell'ipotesi di
  giudizio per maltrattamenti di animali, ovvero di altri reati
  commessi nei loro confronti, il Garante sarà legittimato a
  costituirsi parte civile poiché al Garante stesso è
  riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme
  penali proteggono.  Ne deriva pertanto che ad esso spetta la
 
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  legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla
  lesione di tali interessi.
     Per una efficace azione di indirizzo nei confronti del
  Governo e del Parlamento, il Garante proporrà l'adozione di
  provvedimenti normativi dettati sia dall'osservazione e dalla
  valutazione delle condizioni degli animali, sia alla luce
  dell'adeguamento del nostro sistema legislativo con le
  normative comunitarie.  A tale proposito tra le competenze del
  Garante assume un certo rilievo quella che concerne la
  realizzazione di una mappa dei servizi pubblici e privati,
  compresi quelli a carattere sanitario, nonché delle risorse
  stanziate per la tutela e il benessere degli animali su base
  nazionale e regionale ed, ancora, lo svolgimento di una
  analisi compiuta delle condizioni degli animali nei circhi,
  negli allevamenti, negli zoo, durante i trasporti, nei negozi,
  nei rifugi e i canili, durante la macellazione, ed infine
  nell'ambito della Convenzione internazionale per la tutela
  delle specie esotiche (CITES) e nell'ambito della
  sperimentazione animale.
     Altrettanto importante è la facoltà attribuita al Garante
  di intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del
  controllo e della tutela degli animali impiegati in gare e
  competizioni sportive in maniera da verificare che su di essi
  non venga fatto uso di sostanze, metodologie o tecniche che ne
  possano alterare le capacità e le prestazioni e quindi mettere
  in pericolo la loro integrità fisica o biologica.
     Avrà inoltre una importante funzione di stimolo nei
  confronti delle istituzioni, l'attività prestata dal Garante,
  anche su richiesta degli enti locali, relativa alla
  elaborazione di progetti-pilota volti a migliorare le
  condizioni di vita degli animali.
     Infine, si prevede che allo scopo di dare massima
  diffusione alle informazioni raccolte dal Garante in merito
  alle condizioni degli animali in Italia e di portare a
  conoscenza di tutti i risultati del proprio lavoro, il Garante
  stesso provveda annualmente alla presentazione di una
  relazione sull'attività svolta e sulle azioni intraprese per
  la tutela degli animali.
     Abbiamo inoltre ritenuto di fondamentale importanza, anche
  al fine di dare più incisività alle azioni intraprese dal
  Garante, di attribuirgli con l'articolo 3, comma 2, la facoltà
  di intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca
  con altri organismi europei ed internazionali operanti
  nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti
  degli animali.
     Con l'articolo 5 si prevede che le regioni, in raccordo
  con le amministrazioni provinciali, provvedano entro quattro
  mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad
  individuare le misure idonee a consentire il coordinamento
  degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
  relativi alle condizioni degli animali in ambito locale, al
  fine di garantire al Garante un costante ed omogeneo afflusso
  di dati e di notizie sulle condizioni degli animali.  In
  particolare, le regioni dovranno trasmettere al Garante i dati
  relativi alla condizione degli animali di affezione e degli
  interventi attuati per la prevenzione del randagismo; le
  risorse stanziate a favore degli animali e la loro
  destinazione per aree di intervento; ed, infine, la mappa dei
  servizi territoriali e le rispettive risorse impegnate.
     Entro il 15 aprile di ciascun anno le regioni
  provvederanno a trasmettere al Garante i dati raccolti e le
  proposte formulate.
     Al fine di consentire al Garante lo svolgimento dei propri
  compiti è posto alle sue dipendenze un ufficio composto da
  dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
  collocati fuori ruolo, il cui servizio presso l'ufficio del
  Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
  prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
     In base a quanto disposto dall'articolo 6 si è provveduto
  alla creazione di una struttura snella, di dimensioni ridotte
  (si tratta infatti di appena otto unità) in modo tale da
  limitare al massimo le spese a carico dello Stato ed, allo
  stesso tempo, di ottimizzare i risultati dell'azione del
  Garante.  E' demandato ad un regolamento, emanato con decreto
  del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di
 
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  entrata in vigore della legge, il compito di stabilire le
  norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del
  Garante anche in relazione alla gestione delle spese
  necessarie.
     Così come prevede il comma 5 dell'articolo 6, ogni volta
  che il Garante lo ritenga opportuno, per lo svolgimento della
  propria attività, potrà avvalersi dell'opera di consulenti
  esperti (quali ad esempio veterinari, etologi, biologi,
  studiosi del comportamento degli animali e dell'ambiente ad
  essi circostante, eccetera) nel settore della tutela dei
  diritti e della salute degli animali.
     Infine, con l'articolo 7 sono dettate le norme relative
  alla copertura dell'onere finanziario derivante allo Stato per
  l'attuazione della legge, e stimato, per il primo anno di
  attuazione della stessa, in lire 989 milioni ed in lire 986
  milioni per gli anni successivi.  Tale onere è, qui di seguito,
  dettagliatamente esaminato nelle sue diverse componenti: oneri
  per il personale, oneri di funzionamento ed oneri accessori
  vari.
  Oneri per il personale.
     Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al
  personale dell'ufficio del Garante è stato seguito il seguente
  processo logico contabile: è stato preso a riferimento il
  personale dirigenziale, direttivo e impiegatizio dello Stato e
  di altre amministrazioni pubbliche per calcolare l'onere del
  contingente.
     Per il Garante è stata indicata una indennità di funzione
  onnicomprensiva lorda annua di lire 301.930.000 pari alla
  retribuzione spettante al presidente della Corte di
  cassazione.  Il totale, pari a lire 606.775.876, è stato
  aumentato dell'importo relativo alla quota del 14 per cento
  per straordinari ed altre eventuali competenze accessorie,
  nonché dell'indennità di funzione analoga a quella percepita
  dal personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei
  dati personali.
  Oneri di funzionamento.
     Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature per
  ufficio, tali oneri possono essere quantificati in lire 73
  milioni per il primo anno e lire 10 milioni per gli anni
  successivi.  Le spese generali ed amministrative per
  l'ordinario funzionamento dell'ufficio del Garante
  (cancelleria, stampa, pubblicazioni, spese postali,
  telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 40
  milioni per il primo anno e lire 50 milioni per gli anni
  successivi.  Per l'ufficio del Garante è prevista poi la
  possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad
  elaborazione informatica, di strumenti telematici, nonché di
  apparecchiature fax.  Il costo complessivo, comprensivo delle
  spese di manutenzione e gestione, tiene conto delle spese di
  impiantistica, quali l'aria condizionata, l'insonorizzazione
  degli ambienti, una rete interna di trasmissione dati ed altri
  accessori.  Detti oneri possono essere valutati in lire 30
  milioni annue.
  Altri oneri.
     Per gli oneri connessi alle consulenze, di cui
  all'articolo 6, comma 5, si può prevedere una spesa di lire
  150 milioni per il primo anno e di lire 210 milioni per gli
  anni successivi.
     Si riportano in allegato le tabelle relative alla
  valutazione dettagliata degli oneri recati dalla proposta di
  legge.
 
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