| (Finalità).
1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un
piano organico di interventi, su tutto il territorio
nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli
animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo
della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
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