| (Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di
chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei
diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e
istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti
degli animali;
b) denunciare o segnalare alle autorità
giudiziarie fatti o comportamenti relativi agli animali
configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle
norme statali, regionali, dell'Unione europea ed
internazionali, che regolano la materia della tutela dei
diritti degli animali e delle relative finalità;
d) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla
valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla
luce dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione
europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei
servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello
sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere
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e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello
nazionale che a livello regionale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi
comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o
per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione
dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata agli animali (Convenzione
internazionale per la tutela delle specie esotiche - CITES,
circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto,
macellazione, negozi di animali, rifugi-canili);
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie
affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che
impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze,
metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o
le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica
o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e
di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche
ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi, e luoghi
similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli
animali, collaborando anche con gli organismi titolari di
competenza in materia di protezione degli animali, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela
e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
l) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in
Italia nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da
trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 il
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Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di
ricerca con organismi europei ed internazionali operanti
nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti
degli animali.
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